Il reddito agrario rappresenta una parte del reddito fondiario, legata alla produzione agricola: come funziona la tassazione.
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Reddito agrario
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Per coloro che si occupano di agricoltura, conoscere il significato del reddito agrario è di fondamentale importanza ai fini della dichiarazione dei redditi. È infatti una delle componenti che determina il reddito fondiario, insieme a quello dominicale, ed è regolato dall’articolo 32 del TUIR, ovvero il Testo Unico delle Imposte sui Redditi. In breve, si tratta del reddito derivante dall’attività agricola svolta su un terreno, come ad esempio la coltivazione, la silvicoltura o l’allevamento.

Cosa si intende per reddito agrario

Così come specificato in apertura, l’articolo 32 del TUIR - ovvero il D.P.R. 917/1986 - riporta la definizione di reddito agrario, ovvero la parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione della produzione, impiegati nell’esercizio di attività agricole, entro i limiti della potenzialità del terreno.

Semplificando, è quel reddito che deriva dalle attività agricole condotte sul terreno e non dal semplice possesso del terreno stesso. A titolo d’esempio, possono rientrare all’interno del reddito agrario:

  • la coltivazione del terreno e la silvicoltura;
  • l’allevamento di animali, se i mangimi sono ottenuti almeno per un quarto dal terreno coltivato;
  • la produzione di vegetali tramite strutture fisse o mobili, se la superficie adibita alla stessa produzione non supera il doppio di quella del terreno;
  • le attività connesse come la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli, purché derivino prevalentemente dal fondo, in base all’articolo 56-bis del TUIR.

Per facilitare ulteriormente la comprensione, un esempio di reddito agrario è rappresentato dal reddito generato da un agricoltore che coltiva cereali su un terreno di sua proprietà, impiegando il capitale per l’acquisto di sementi, macchinari e organizzando i lavori necessari alla produzione.

Reddito agrario da coltivazione
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È inoltre utile specificare che il reddito agrario rientra nell’ISEE, insieme a quello domenicale, perché contribuisce al reddito complessivo del nucleo familiare. Tuttavia, possono essere previste esenzioni e agevolazioni per i coltivatori diretti e gli IAP, ovvero gli Imprenditori Agricoli Professionali.

Qual è la differenza tra reddito agrario e reddito dominicale

Il reddito agrario e dominicale rappresentano due componenti distinte del reddito fondiario. Ma quali sono le loro differenze e, perché, vengono calcolati separatamente? In linea generale:

  • il reddito dominicale deriva dalla proprietà - o da altro diritto reale, come ad esempio l’usufrutto - di un terreno iscritto al catasto con attribuzione di rendita. Viene calcolato in base al valore dello stesso terreno ed è indipendente dall’attività svolta;
  • il reddito agrario, come già visto, è dovuto alle attività agricole che vengono condotte sul terreno, si tratti di coltivazione o un reddito agrario da allevamento. È inoltre legato a chi svolge effettivamente l’attività agricola, come ad esempio il proprietario del terreno, l’affittuario o un socio.

Anche in questo caso, è utile ricorrere a un esempio per semplificare la comprensione. In altre parole:

  • se il proprietario del terreno lo affitta a terzi per la produzione, dichiara unicamente il reddito dominicale;
  • se un soggetto affitta un terreno dal proprietario, e lo impiega per attività agricole, dichiara il reddito agrario;
  • se il proprietario del terreno è lo stesso soggetto che conduce le attività agricole, dichiara sia il reddito dominicale che quello agrario.

Quando non si dichiara il reddito agrario

In alcuni casi, però, il reddito agrario non deve essere dichiarato. In particolare, sono esclusi:

  • la nuda proprietà, dove il titolare non dichiara né il reddito agrario né quello dominicale, poiché spettano all’usufruttuario;
  • terreni non impiegati per attività agricole, perché producono reddito diverso, come nel caso di giardini pubblici e parchi;
  • terreni pertinenziali, che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani e sono accatastati con l’unità immobiliare principale;
  • le eccedenze di produzione, come nel caso delle attività di allevamento che superano i limiti - ad esempio, se il terreno non produce sufficienti mangimi - oppure per la produzione di energia, oltre i 2.400.000 kWh all’anno per i terreni agroforestali o i 260.000 kWh all’anno per il fotovoltaico. In questi casi, il reddito non è agrario ma d’impresa, come da Legge 311/2004.

Come si calcola il reddito agrario

Il calcolo del reddito agrario avviene in modo forfettario, tramite le tariffe d’estimo stabilite dalla legge e registrate al Catasto, in base alla qualità e alla classe del terreno. Entrando maggiormente nel dettaglio, la procedura di calcolo prevede la determinazione:

  • della rendita catastale del terreno, consultando il certificato catastale, ottenendo così il valore del reddito agrario e del reddito dominicale associati al terreno. Se la coltura corrisponde a quella registrata, si usano i valori catastali, altrimenti si applicano le tariffe d’estimo medie per coltura;
  • del reddito agrario rivalutato, moltiplicando la rendita catastale per il coefficiente del 70%, previsto dalla Legge 662/1996. È inoltre prevista una rivalutazione ulteriore del 30%, che non si applica ai coltivatori diretti o agli IAP iscritti alla previdenza agricola, in base alla Legge 228/2012;
  • del reddito agrario normalizzato, per l’allevamento, calcolato in base ai capi allevati, considerando il già visto limite del 25% dei mangimi prodotti dal terreno. Il coefficiente di normalizzazione è definito da decreti ministeriali biennali, ai sensi dell’articolo 32 del TUIR, che specificano il numero di capi allevabili per ettaro. L’ultimo disponibile è il D.M. 15 marzo 2019.
Produzione agricola
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Utilizzando nuovamente un esempio, si ipotizzi che un terreno abbia una rendita catastale di 1.000 euro. Per il calcolo del reddito agrario imponibile:

  • la rendita catastale rivalutata del 70% è pari a 1.700 euro;
  • la rivalutazione ulteriore del 30%, se applicabile, corrisponde a 2.210 euro;
  • se il terreno è adibito ad allevamento, e supporta 10 bovini entro i limiti di produzione dei mangimi, il reddito è assorbito nella normalizzazione, calcolata secondo i coefficienti previsti dai decreti biennali.

La tassazione del reddito agrario

Ma quali tasse si pagano su un terreno agricolo? Il reddito agricolo imponibile, seppur con regole specifiche e agevolazioni a seconda del tipo di agricoltore e attività svolta, è soggetto:

  • all’IRPEF, secondo gli scaglioni previsti dalla Legge di Bilancio 2025, pari al 23% fino a 28.000 euro, il 35% da 28.001 a 50.000 euro e il 43% oltre i 50.000 euro. Sempre per il 2025 - ovvero sui redditi 2024 - sono previste esenzioni per i coltivatori diretti, gli IAP e i loro familiari coadiuvanti, in base al D.L. 215/2023, convertito nella Legge 18/2024. L’esenzione è totale fino a 10.000 euro, parziale del 50% tra 10.000 e 15.000 euro;
  • l’IMU per terreni non affittati, considerando che questa imposta sostituisce l’IRPEF sul reddito dominicale, ma non su quello agrario. I terreni non soggetti a IMU, come quelli in aree montane o collinari, sono soggetti a IRPEF su entrambi i redditi, salvo le già viste esenzioni per coltivatori diretti a IAP.

Inoltre, se il terreno è affittato a uso agricolo, il proprietario dichiara il reddito dominicale - soggetto a IMU e IRPEF, salvo esenzioni - mentre l’affittuario dichiara il reddito agricolo, pagando l’IRPEF.

Come si inserisce il reddito agrario nella dichiarazione dei redditi

Infine, è utile sapere come si inserisce il reddito agrario nel 730, ovvero ai fini della dichiarazione dei redditi. Di norma, si utilizza:

  • il Quadro A nel modello 730;
  • il Quadro RA nel Modello Redditi Persone Fisiche.

Limitatamente al Quadro A, si procederà con l’inserimento:

  • del reddito dominicale non rivalutato in colonna 1;
  • del reddito agrario non rivalutato in colonna 3;
  • dello status di coltivatore diretto o di IAP nella colonna 10, ai fini delle esenzioni applicabili sull’IRPEF;
  • del reddito agrario imponibile, con le dovute rivalutazioni, nella colonna 6.

Poiché sia il calcolo del reddito agrario che il suo inserimento in dichiarazione può essere molto complesso, il consiglio è quello di affidarsi al proprio commercialista di fiducia o, ancora, ai CAF sparsi sul territorio.

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