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È possibile effettuare la detrazione delle spese notarili per l’acquisto della prima casa con le agevolazioni fiscali senza mutuo? Per rispondere a questa domanda bisogna considerare quanto previsto dall’articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), Detrazioni per oneri, al comma 1, lettera b). Vediamo dunque a quanto ammonta la detrazione degli interessi passivi e relativi oneri accessori e cosa rientra tra questi ultimi. 

A Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Se si acquista un immobile con le agevolazioni prima casa, senza mutuo, si possono ugualmente detrarre le spese notarili?”. 

Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha ricordato che “l’articolo 15, comma 1, lett. b), del Tuir, prevede la detrazione, pari al 19%, su un importo non superiore a 4mila euro, degli interessi passivi e relativi oneri accessori sostenuti in relazione a un contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale”. 

E a sottolineato che “tra gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione, rientrano sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo, sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente come, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca. È invece escluso il compenso per il contratto di compravendita dell'immobile”. 

Nel dettaglio, l’articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), Detrazioni per oneri, al comma 1, lettera b) recita: 

“Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: 

gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. 

L’acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. 

La detrazione spetta non oltre il periodo d’imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto. 

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. 

Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote”.

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