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Novità per quanto riguarda il lavoro agile o smart working. Con la Circolare n. 48 del 2 novembre 2017 l’Inail ha fornito le prime istruzioni sulla Legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18-2, che ha disciplinato la modalità di lavoro flessibile effettuato fuori dall’azienda con tempi, modalità e mezzi personalizzati e concordati per iscritto tra datore di lavoro e lavoratore.

Nella circolare sono illustrati gli obblighi assicurativi e la classificazione tariffaria, la retribuzione imponibile, la tutela assicurativa, la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori che lavorano in modalità agile.

Come prima cosa, bisogna verificare se i lavoratori in questione sono esposti alle fonti di rischio previste dalla normativa, in questo caso i lavoratori devono essere assicurati nella stessa forma dei lavoratori impiegati con le stesse mansioni all’interno dell’azienda e la tariffa applicabile è la stessa.

In caso di infortunio:

  • se l’evento avviene durante l’attività lavorativa all’esterno dell’azienda e nel luogo prescelto dal lavoratore stesso, il lavoratore è tutelato solo se la causa e connessa con la prestazione lavorativa;
  • se l’infortunio si verifica “in itinere” durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, sono tutelati purché sussistano esigenze legate alla prestazione o alla necessità di conciliazione vita-lavoro e gli spostamenti rispondano a criteri di ragionevolezza. 

Secondo quanto sottolineato dalla circolare, poi, il datore di lavoro nella denuncia di infortunio non è tenuto a evidenziare all’Inail se il personale dipendente, già assicurato, lavori in modalità tradizionale o invece in modalità agile, sempre che il fatto non comporti una diversa esposizione al rischio.

In tal caso, anche se lavoratore “agile” è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle “attività prodromiche e/o accessorie”, collegate alle sue mansioni, ai fini del riconoscimento delle prestazioni Inail farà fede il testo dell’accordo stipulato e, in assenza, l’Inail dovrà effettuare specifici accertamenti per verificare la connessione tra evento e attività lavorativa. Resta ovviamente escluso il cosiddetto rischio elettivo, ossia l’infortunio determinato da un comportamento doloso adottato dal lavoratore.

L’Inail ha poi reso noto che dal 15 novembre 2017 sarà disponibile online sul sito del Ministero del Lavoro un modello di comunicazione ad uso dei datori di lavoro degli accordi di lavoro agile sottoscritti con i lavoratori. Per potervi accedere sarà necessario munirsi delle credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale). I consulenti del lavoro potranno invece utilizzare le loro credenziali. Sulla base delle informazioni raccolte l’Inail effettuerà un monitoraggio sulla diffusione del lavoro agile e sulle ripercussioni sul piano assicurativo ai fini di un eventuale aggiornamento dei rischi.

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