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Tra le aree di intervento del decreto dignità c’è anche quella che riguarda la regolamentazione delle prestazioni di lavoro occasionale. Tra le novità più significative, ci sono quelle che riguardano il settore turistico. Vediamo nel dettaglio cosa cambia.

Le aziende alberghiere e le strutture ricettive che hanno fino a otto lavoratori dipendenti (prima il limite per usufruire dei voucher era fissato a cinque lavoratori a tempo indeterminato) possono ricorrere al lavoro occasionale, a patto che le prestazioni siano rese da titolari di pensione; studenti di meno di 25 anni; disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito.

La condizione del prestatore deve essere auto certificata all’atto della registrazione nella piattaforma telematica dell’Inps e la comunicazione di prestazione occasionale potrà riguardare un arco temporale fino a 10 giorni e non più 3 giorni.

Per l’utilizzatore diventa così più certa la possibilità di computare il compenso in misura pari al 75% ai fini del rispetto del limite annuo di 5mila euro.

Stesso discorso anche per i prestatori del settore agricolo, che devono attestare anche la non iscrizione, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Non sono previste sanzioni nei confronti del datore di lavoro agricolo, qualora la violazione derivi da informazioni false fornite dai prestatori.

Il decreto dignità prevede anche una forma di pagamento alternativo per i prestatori, al momento della registrazione, possono richiedere che il pagamento del compenso venga effettuato decorsi 15 giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa, inserita nella procedura informatica, sia divenuta irrevocabile.

Tale procedura può essere finalizzata tramite qualsiasi sportello postale (a fronte della presentazione di apposita documentazione e oneri a carico del prestatore).

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