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In caso di cessazione del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro invita a fruire delle ferie e il lavoratore non lo fa, cosa succede con l’indennità sostitutiva?

Recentemente, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che non debba essere riconosciuta l’indennità sostitutiva delle ferie non fruite dal lavoratore, non richieste per sua volontà, in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Al contrario, il diritto del lavoratore a un’indennità finanziaria per le ferie non godute in caso di decesso è trasmissibile agli eredi (sentenza C-596/16 della stessa Corte di Giustizia UE).

I principi esposti dalla Corte si applicano sia in caso di occupazione nel settore pubblico sia in quello privato. E, come già specificato, il diritto alle ferie decade quando non siano state fruite per volontà del lavoratore, nonostante l’invito dal datore di lavoro. E questo principio è valido anche con riferimento al periodo minimo legale, pari a quattro settimane di ferie retribuite, generalmente un diritto irrinunciabile e mai monetizzabile se non a fine rapporto di lavoro.

Mentre, in caso di decesso del lavoratore, nel caso in cui non abbia fruito delle ferie che gli spettavano, il diritto all’indennità per ferie non godute non si estingue ma si trasmette agli eredi. La Corte ha inoltre affermato che nel caso in cui il diritto nazionale escluda la possibilità per gli eredi di chiedere all’ex datore di lavoro del lavoratore deceduto un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute dal congiunto, gli eredi possono invocare direttamente il diritto dell’Unione.

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