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Permessi legge 104, i chiarimenti dell’Inps per i lavoratori part time
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L’Inps ha recentemente chiarito che anche i lavoratori part time, con un contratto verticale superiore al 50%, hanno diritto ai permessi previsti dalla legge 104 in maniera integrale. Scopriamo tutti i dettagli in merito.

Va specificato anche che, la circolare dell’Inps che fornisce tali chiarimenti, arriva dopo due pronunciazioni della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, le quali hanno specificato che la durata dei permessi, nel caso di contratto part time di tipo verticale che superi il 50% del tempo pieno, non deve subire decurtazioni per via dell’orario di lavoro ridotto rispetto al tempo pieno.

Le nuove istruzioni dell’Inps per i permessi 104 dei lavoratori part time riguardano principalmente il riproporzionamento degli stessi per i contratti a tempo parziale di tipo verticale o misto. Per i lavoratori del settore privato, con un contratto part time verticale o misto superiore al 50%, i tre giorni di permesso 104 mensile non andranno riproporzionati e saranno quindi riconosciuti interamente.

Il lavoratori in part time di tipo orizzontale non subiscono la riproporzione dei tre giorni di permesso previsti dalla legge 104, visto che la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell’attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto medesimo.

Nel caso di lavoratori con contratto part time di tipo verticale e di tipo misto fino al 50%, il calcolo per i giorni di permesso con legge 104 va fatto dividendo l’orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time per l’orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno e moltiplicando per 3 (che sarebbero i giorni di permesso teorici). Il risultato andrà arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

Si ribadisce che il riproporzionamento andrà effettuato solo in caso di part time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese. Il riproporzionamento dei tre giorni, infatti, non andrà effettuato per i mesi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro part time, sia previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno. Ovviamente, per i part time con percentuale a partire dal 51%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.

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