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Mutuo non pagato, ecco cosa succede
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Se si è richiesto un mutuo e a un certo punto ci si ritrova nelle condizioni di non poter più fare fronte al debito, la banca può intervenire per riprendersi i soldi. Ma in che modo? Vediamo cosa succede nel caso di mutuo non pagato.

A seguito del mancato pagamento del mutuo e di solleciti bonari, la banca può avviare procedure esecutive per il recupero del proprio credito. Se l’istituto di credito è in possesso di una garanzia reale (l’ipoteca), attiverà una procedura di espropriazione immobiliare pignorando il bene oggetto di ipoteca e mettendolo all’asta; nel caso, invece, in cui la banca si era fatta rilasciare una garanzia personale (la fideiussione), può procedere a soddisfarsi su qualunque bene del garante (stipendio, pensione, conto corrente, beni mobili o beni immobili).

Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto, ossia lo scioglimento del vincolo contrattuale che lega la banca al cliente, rappresenta il primo effetto dell’inadempimento del contratto di mutuo per una o più rate. A seguito della risoluzione del contratto, la banca ha il diritto di chiedere al mutuatario la restituzione immediata dell’intero importo nonostante l’accordo originario prevedesse la restituzione in rate.

La risoluzione del contratto è una soluzione estrema, per la quale si decide solo quando non ci sono più ragioni per ritenere che il debitore pagherà più il proprio debito. In questo caso, il mutuatario è obbligato a restituire subito l’intera somma ricevuta, corrispondendo, oltre l’importo delle rate già scadute, la quota di capitale residua, con gli interessi di mora al tasso convenzionale sull’intera somma dovuta, ma non anche gli interessi conglobati nelle rate a scadere.

Saldo e stralcio

Ma gli istituti di credito sono consapevoli del fatto che è più facile rientrare del proprio credito facendo pagare al debitore poco per volta che non tutto in un’unica soluzione, per tale ragione spesso preferiscono accordarsi con il debitore e concordare il cosiddetto saldo e stralcio. In questo caso, è possibile chiudere un debito con una somma inferiore rispetto all’importo originario.

Il saldo e stralcio consiste in una transazione attraverso la quale le parti interessate risolvono in via bonaria il rientro del debito in modo da ottenere da una parte una riduzione delle somme residue che il debitore deve corrispondere alla banca (o ad altro creditore) e dall’altra la soddisfazione più rapida delle ragioni del creditore.

Le segnalazioni

Nel caso in cui un mutuatario non rimborsi le rate del mutuo, può incorrere in due tipi di segnalazioni: segnalazione al Crif e segnalazione alla Centrale Rischi della banca d’Italia, che deve essere fondata su rischi concreti di assenza di liquidità non solo contingenti.

Interessi di mora e anatocismo

In seguito a mancato pagamento delle rate del mutuo, poi, la banca può chiedere gli interessi sugli interessi non corrisposti una sola volta all’anno sempre che si tratti di interessi moratori. Se, in pratica, gli interessi sul capitale non possono mai produrre altri interessi, quando invece il debitore è in mora perché non ha pagato la rata, gli interessi su tale rata (detti “interessi moratori”) dopo 12 mesi producono a loro volta altri interessi così aumentando le somme.

Pignoramento ed esecuzione

Se il contratto di mutuo bancario viene concluso alla presenza di un notaio, assume valore di titolo esecutivo e consente alla banca di procedere direttamente al pignoramento. In tal caso, l’istituto di credito deve soltanto farlo precedere da un atto di precetto, ossia dall’intimazione al debitore di adempiere nei 10 giorni di tempo. Alla scadenza dei 10 giorni, la banca può avviare il pignoramento dei beni del debitore. Il precetto scade dopo 90 giorni dalla sua notifica al debitore e, in tal caso, la banca che voglia avviare l’esecuzione forzata deve notificarne uno nuovo.

Nel caso in cui invece il mutuo non sia contenuto in un atto pubblico notarile, per avviare il pignoramento è necessario ottenere un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo). Questo viene notificato al debitore, il quale ha 40 giorni di tempo per decidere se pagare o se fare opposizione. Con l’opposizione si avvia una vera e propria causa per contestare l’entità o l’esistenza del debito.

Garanzia ipotecaria

Qualora la banca abbia concesso il mutuo previa iscrizione ipotecaria sull’immobile del debitore o di un terzo, può avviare l’esecuzione direttamente sulla casa o sul terreno ipotecato. In questo modo può soddisfare, in via privilegiata rispetto agli altri creditori, il proprio credito relativo alle rate scadute, agli interessi moratori maturati e alle spese sostenute con il ricavato della vendita.

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