In caso di separazione consesuale di due coniugi e accollo del mutuo cointestato a uno dei due, questi ha diritto alla detrazione di tutti gli interessi passivi? A rispondere a questo quesito sono gli esperti dell'Agenzia delle Entrate
Gli esperti di FiscoOggi, la rubrica telematica dell'Agenzia delle Entrate hanno risposto al quesito di un lettore. La questione riguarda due coniugi che, in seguito a una separazione consensuale, hanno deciso di trasferire la quota di proprietà del marito (50%) alla moglie (già proprietaria del 50% e l'accollo da parte di quest'ultima della parte di mutuo, stipulato da entrambi i coniugi comproprietari dell'immobile, dovuta dal marito. Il lettore si chiede se sia corretto che la moglie porti in detrazione Irpef l'intera quota degli interessi passivi sul mutuo, compresa la parte riferibile al marito, nonostante il contratto del mutuo non sia stato ancora modificato e risulti ancora cointestato.
Secondo l'esperto dell'Agenzia delle Entrate, la risposta è affermativa. A seguito di separazione legale, infatti, gli interessi passivi sul mutuo ipotecario, stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale da entrambi i coniugi comproprietari dell’immobile, possono essere detratti per intero dal coniuge diventato proprietario esclusivo dell’immobile che si è accollato le residue rate di mutuo. Questo vale anche se non è intervenuta alcuna modifica al contratto di mutuo, che continua a essere cointestato a entrambi i coniugi.
Tuttavia, la detrazione spetta a condizione che l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico (per esempio, nell’atto pubblico di trasferimento dell’immobile) o in una scrittura privata autenticata e che le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario anche per la quota riferita all’ex coniuge (circolare n. 20/2011).
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