Con la sentenza 962/2020, il Consiglio di Stato ha fatto chiarezza circa i termini entro cui è ammessa l’impugnazione del permesso di costruire. Vediamo quali sono i fattori da tenere in considerazione.
La sentenza, sostanzialmente, stabilisce il termine temporale di 60 giorni per l’impugnazione e la necessità di dimostrare il danno subito dall’opera edilizia in questione. Vediamo, nella fattispecie, a cosa si riferisce il parere del Consiglio di Stato.
Il caso in questione riguarda degli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico, autorizzati in base al Piano Casa regionale. L’impugnazione del permesso di costruire (rilasciato dal Comune) per le opere appena descritte è avvenuto da parte di alcuni vicini davanti al Tar, ritenendo il nuovo fabbricato superasse sia l’altezza che le distanze massime previste dal DM 1444/1968.
Tuttavia, il Tar aveva respinto il ricorso, ritenendo che non fosse stato dimostrato il danno subito. Successivamente, i vicini sono ricorsi in appello al Consiglio di Stato, denunciando una serie di irregolarità nei titoli abilitativi rilasciati, lamentando che il Comune non avesse verificato se l’urbanizzazione primaria esistente fosse adatta ad assorbire il maggior carico urbanistico.
Ma il Consiglio di Stato, oltre a confermare la posizione del Tar (i vicini non hanno dimostrato il danno subito), ha sottolineato anche come sia presentato ricorso quando i termini per l’impugnazione del permesso di costruire erano già scaduti.
I giudici, infatti, hanno spiegato che ci sono 60 giorni di tempo per l’impugnazione del permesso di costruire, ma non dal momento della “conoscenza piena ed integrale” dei contenuti del permesso di costruire, ovvero da quando è possibile accedere agli atti, come pensavano i vicini. Per il Consiglio di Stato c’è piena conoscenza da quando si è consapevoli dell’esistenza del provvedimento e della sua potenziale lesività.
La sentenza afferma che la consapevolezza dell’esistenza di un permesso si ha dal momento in cui iniziano i lavori in questione e, data la vicinanza, chi ha impugnato il permesso di costruire, avrebbe potuto notare la presenza del cartello, con i dati del cantiere, e lo stato di avanzamento dei lavori. Inoltre, per i giudici non basta essere vicini al cantiere per dichiararsi danneggiati dall’intervento edilizio. I danni, infatti, vanno dimostrati adeguatamente.
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