Nonostante lo snellimento delle pratiche per effettuare lavori in casa, sono ancora diverse le procedure burocratiche da affrontare per poter aprire un cantiere. I permessi da chiedere sono otto in totale e vanno da quelli per le opere minori a quelli per vere e proprie opere edilizie
1) interventi liberi (articolo 6, comma 1, Dpr 380/2001, come modificato dalla legge 73/2010, che ha convertito il Dl 40/2010)
2) comunicazione di inizio lavori (comma 2 dello stesso articolo, modificato dalla stessa legge);
3) comunicazione inizio lavori con relazione tecnica asseverata (comma 4, dello stesso articolo, modificato dalla stessa legge)
4) scia, segnalazione certificata di inizio attività (articolo 19 della legge 241/1990, come modificato dalla legge 122/2010, che ha convertito il Dl 78/2010)
5) dia, denuncia di inizio attività (articolo 22, commi 1 e 2, del Dpr 380/2001)
6) cosiddetta super-Dia (comma 3 dello stesso articolo)
7) permesso di costruire (articolo 10 del Dpr 380/2001)
8) permesso di costruire gratuito (articolo 22, comma 7, del Dpr 380/2001)
Per quanto riguarda le procedure, invece, queste cambiano a secondo dell'immobile interessato dai lavori:
Che non sia vincolato
Sia vincolato e oggetto di interventi di lieve entità (serve l'autorizzazione paesaggistica semplificata del Dpr 139/2010)
Sia vincolato e oggetto di interventi non di lieve entità (serve l'autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi del Dlgs 42/2004)
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