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Aumento dell'iva al 22%, tutte le conseguenze per il settore casa

L'aumento dell'iva ordinaria dal 21 al 22% avrà conseguenze anche per quanti vogliono acquistare un immobile o realizzare lavori di ristrutturazione. Il rincaro non sarà indiscriminato ma si applicherà a specifiche operazioni

Compravendite

-Abitazione di lusso anche se si tratta della prima casa. Abitazioni di lusso assegnate dalle cooperative edilizie in proprietà e godimento ai soci

- Immobili con destino d'uso non abitativo ceduti da imprese costruttrici o di ripristino entro cinque anni dalla fine dei lavori

- Interi fabbricati o porzioni (uffici, negozi, abitazioni) che non seguono i dettami della legge tupini (secondo la quale più del 50% della superficie deve essere destinata ad uso abitativo e non più del 25% a negozi, botteghe e uffici). Sempre che siano stati ceduti dall'impresa entro cinque anni dalla fine dell'intervento

- Secondo le novità introdotte dal decreto sviluppo, l'iva si applica anche sulla cessione di immobili effettuate dalle imprese costruttrici o di ristrutturazioni passata la scadenza dei cinque anni, nel caso  in  cui  "nel  relativoatto  il  cedente  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione   per l'imposizione"

- Per la prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto o d'opera per la costruzione di abitazioni di lusso o unità che non rispondono ai dettami della legge tupini

Ristrutturazioni

- Tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate su immobili con una destinazione non prevalentemente abitativa

- Acquisto diretto da parte del proprietario di materiali per l'edilizia (come vernici e pennelli), o l'acquisto di beni finiti (pronti per l'installazione, come ad esempio i termosifoni). Tra i pochi interventi su cui si applica l'aliquota agevolata del 4% ci sono gli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche

Parcelle dei consulenti professionali

Dal geometra al tecnico che redige la certificazione energetica), ma anche il notaio e l'agente immobiliare

È bene ricordare che la nuova aliquota del 22% si applica sulle merci consegnate dopo il 30 settembre 2013, mentre rimane valida quella al 21% se la fattura o il pagamento sono avvenute prima di quella data, indipendentemente dalla data di consegna

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2 Commenti:

2 Ottobre 2013, 19:23

La luce in fondo al tunnel vista dai mattonari... è un treno che arriva in corsa!

3 Ottobre 2013, 10:16

Si dice " il tecnico redige la certificazione" e non "redatta".

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