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L’amministratore di condominio che richiede copia dell’atto di vendita incorre nella violazione della privacy. Gli devono infatti essere comunicati solo i dati indispensabili per aggiornare l’Anagrafe, non servono le copie autentiche degli atti di trasferimento. Sul punto è intervenuto il Garante della Privacy, il quale - con il provvedimento 19 febbraio 2015 - ha sottolineato che “costituisce un trattamento eccedente sia la richiesta dell’amministratore della copia dell’atto di compravendita sia, in caso di mancata trasmissione dell’atto di compravendita, la sua attivazione autonoma per reperire l’atto di acquisto presso i pubblici registri, prima ancora di richiedere all’interessato la comunicazione delle proprie generalità”.

I compiti dell’amministratore di condominio

Per capire quali sono i compiti dell’amministratore di condominio bisogna fare riferimento all’articolo 1130 del Codice civile, “Attribuzioni dell’amministratore”, il quale recita:

“L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:

1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale di cui all’articolo 1130 bis e curare l’osservanza del regolamento di condominio;

2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;

3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;

4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio;

5) eseguire gli adempimenti fiscali;

6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;

7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;

8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio;

9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;

10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni”.

Nello specifico, il punto 6 dell’articolo 1130 del Codice civile sottolinea che l'amministratore di condominio deve:

“curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili”.

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L’amministratore di condominio può richiedere l’atto di vendita?

Come precisato dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore, “all’amministratore devono essere comunicati solo i dati indispensabili per aggiornare l’Anagrafe non le copie autentiche degli atti di trasferimento”. L’amministratore di condominio, infatti, non deve interessarsi dell’importo del prezzo di acquisto, delle modalità del pagamento, dell’eventuale stipula di un mutuo o di altra forma di finanziamento da parte dell’acquirente, dell’importo del compenso al mediatore.

In base a quanto previsto dalla legge, l’amministratore di condominio deve venire a conoscenza di pochi dati essenziali, come “le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o del domicilio, con i dati catastali di ciascuna unità immobiliare e delle eventuali pertinenze di cui è dotata, come la cantina o il box”.

Sulla questione, come evidenziato dal Sole 24 Ore, è intervenuto il Garante della privacy che nel provvedimento 19 febbraio 2015 ha chiarito che “costituisce un trattamento eccedente sia la richiesta dell’amministratore della copia dell’atto di compravendita sia, in caso di mancata trasmissione dell’atto di compravendita, la sua attivazione autonoma per reperire l’atto di acquisto presso i pubblici registri, prima ancora di richiedere all’interessato la comunicazione delle proprie generalità”.
 

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