L'obiettivo primario dell'individuazione di aree soggette a vincolo paesaggistico è bilanciare lo sviluppo umano con la conservazione delle risorse naturali e della bellezza del territorio.
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vincolo paesaggistico
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Claudia Mastrorilli
Claudia Mastrorilli (Collaboratore di idealista news)

Il vincolo paesaggistico rappresenta una restrizione imposta su terreni o proprietà con valori storici, ambientali o culturali significativi. Per realizzare costruzioni su un terreno vincolato o apportare modifiche a un immobile soggetto a vincolo paesaggistico, è necessario ottenere un'autorizzazione specifica. Vediamo, nello specifico, cosa sancisce la normativa di riferimento e se vi sono delle regole specifiche per l'ottenimento del Superbonus per gli interventi effettuati in queste aree tutelate.

In che cosa consiste il vincolo paesaggistico?

Il vincolo paesaggistico costituisce una disposizione legale prevista dalla normativa italiana, finalizzata a tutelare aree di notevole valore storico, ambientale e culturale da interventi edilizi e infrastrutturali che potrebbero compromettere la loro bellezza e integrità. Questa misura precauzionale mira a preservare il patrimonio naturale del paese, garantendo che le azioni umane e, specificatamente, quelle relative agli interventi edilizi, siano sempre in sintonia con l'ambiente circostante.

Tale concetto è stato istituito con la Legge n. 431 del 4 agosto 1985, la cosiddetta Legge Galasso, la quale ha introdotto una serie di misure di salvaguardia per i beni paesaggistici e ambientali che comprendono proprietà e aree caratterizzate da particolare valore artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico che conferiscono loro un rilevante interesse pubblico.

Sebbene tali beni siano soggetti a protezione legale, non è completamente esclusa la possibilità di costruire in tali aree o di modificarle. Ciò può essere fatto, tuttavia, in presenza di un’autorizzazione specifica. Nel dettaglio, la normativa per il vincolo paesaggistico è rinvenibile nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004) il quale sancisce che l'autorizzazione deve essere richiesta alla singola Regione che si occupa di rilasciare il documento sulla base del parere vincolante della Soprintendenza ai Beni Paesaggistici e Ambientali.

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Quali sono i vincoli paesaggistici ambientali?

Secondo la normativa, i vincoli paesaggistici sono suddivisi in diverse categorie, ciascuna soggetta ad una particolare tutela. Nello specifico, il vincolo ambientale impone restrizioni sulla modificabilità di determinati luoghi, limitando le facoltà di coloro che ne sono proprietari, detentori o possessori.

In particolare, il disposto dell’art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio individua immobili ed aree di rilevante interesse pubblico, concentrandosi in particolare su alberi monumentali, ville, giardini, bellezze panoramiche e complessi meritevoli di tutela. L'art. 142 del medesimo codice, invece, identifica nello specifico alcune zone soggette a vincolo paesaggistico, che sono tutelate per legge e comprendono:

  • territori costieri;
  • territori marini e lacustri;
  • fiumi e corsi d'acqua;
  • parchi e riserve naturali;
  • territori boschivi;
  • rilievi alpini e appenninici;
  • vulcani;
  • zone di interesse archeologico;
  • ghiacciai e circhi glaciali.

Oltre alle aree elencate, ve ne sono altre interessate dalla tutela legale individuata dalla normativa. Ad ogni modo, ognuna di esse presenta caratteristiche specifiche descritte nel dettaglio all’interno del codice.

Come verificare se ci sono vincoli paesaggistici?

L’individuazione e verifica dell’esistenza di vincoli paesaggistici è un passo cruciale per chiunque voglia intraprendere un progetto edilizio o di sviluppo in un'area potenzialmente soggetta a tali restrizioni. Questo processo richiede attenzione e precisione, in quanto ignorare i vincoli può comportare seri problemi legali. Per effettuare una verifica accurata è possibile:

  • consultare il Piano Urbanistico Comunale (PUC) e il Piano di Assetto del Territorio (PAT),in modo da identificare le aree soggette a vincolo paesaggistico e conoscere le relative restrizioni e le autorizzazioni necessarie per procedere;
  • contattare la Soprintendenza competente per ottenere informazioni precise sui vincoli in vigore nella Regione di interesse;
  • effettuare ricerche online attraverso banche dati o mappe interattive messe a disposizione da alcuni comuni o regioni;
  • utilizzare i software di relazione paesaggistica per ottenere la documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione in modo rapido e affidabile, conformemente al decreto legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) o al decreto del presidente della Repubblica 31/2017.

In ultimo, consultare un tecnico esperto nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica permette di effettuare una verifica accurata della zona interessata ed usufruire dei servizi dei professionisti delle normative locali e nazionali sui vincoli paesaggistici.

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Come richiedere l’autorizzazione

Secondo quanto affermato dalla normativa sul vincolo paesaggistico, i proprietari, possessori o detentori di beni soggetti a tutela non possono distruggerli o modificarli senza pregiudicare i valori paesaggistici. Essi devono sottoporre i progetti delle opere alla regione o all'ente locale competente per ottenere autorizzazioni preventive.

La domanda di autorizzazione deve includere una descrizione dello stato attuale del bene, gli elementi di valore paesaggistico, gli impatti proposti sul paesaggio e gli elementi di mitigazione necessari. L'amministrazione competente verifica la conformità alle prescrizioni paesaggistiche, la compatibilità rispetto ai valori vincolati, la congruità con i criteri di gestione e la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica. Una volta accertata la compatibilità, l'amministrazione trasmette la proposta di autorizzazione alla Soprintendenza entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza.

Con l'entrata in vigore del DPR n. 31/2017, la procedura per richiedere il permesso alle autorità competenti per la realizzazione di costruzioni o per le modifiche nelle aree vincolate è stata semplificata. Dunque, in base alla normativa attuale, esistono dunque tre diversi procedimenti a seconda della natura dell'intervento o della costruzione che si intende avviare:

  • intervento libero: per interventi che non modificano la struttura del territorio o dell'immobile, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, ma solo, se previsto, il titolo edilizio;
  • autorizzazione semplificata: per interventi di lieve entità, come l'adattamento sismico o l'ottimizzazione energetica che comporta mutazioni strutturali minime;
  • autorizzazione ordinaria: per lavori e opere di maggiore importanza che richiedono una valutazione più approfondita.

Alla luce di quanto detto finora, il regolamento distingue tra diverse tipologie di interventi, definendo le situazioni in cui non è richiesta alcuna autorizzazione e altre in cui invece è sufficiente un'autorizzazione semplificata.

Vincolo paesaggistico, fotovoltaico e Superbonus

A questo punto è naturale chiedersi se sia possibile effettuare interventi ove c’è un vincolo paesaggistico con Superbonus. A tal riguardo, è bene sapere che nel caso in cui un edificio sia soggetto ad almeno uno dei vincoli contemplati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, o se gli interventi principali di miglioramento energetico sono proibiti da normative edilizie, urbanistiche o ambientali, il Superbonus è applicabile alle spese sostenute per gli interventi “trainanti” per il miglioramento energetico indicati nel paragrafo 2 del decreto Rilancio.

Questa applicazione è subordinata alla condizione che tali interventi assicurino un miglioramento di almeno due classi energetiche od il raggiungimento della classe energetica più elevata. Tra gli interventi trainanti ammessi per il Superbonus s’includono:

  • la sostituzione degli infissi;
  • la realizzazione del cappotto interno nelle singole unità;
  • l’installazione di impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura d’acqua sanitaria.

Esclusi invece dall’elenco di interventi trainanti che permettono di accedere al Superbonus anche con vincolo paesaggistico ci sono:

  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici collegati alla rete elettrica,
  • installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici;
  • installazione delle colonnine di ricarica elettrica

Infine, è bene specificare che le spese sostenute per gli interventi ammessi possono essere recuperate attraverso la dichiarazione dei redditi o, in alternativa, è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Qual è la durata del vincolo paesaggistico?

Entro un periodo di 20 giorni dalla ricezione della valutazione del Soprintendente, l'autorità competente prende le dovute misure in accordo. La validità dell'autorizzazione paesaggistica è istantaneamente attiva e perdura per un periodo di 5 anni; una volta scaduto tale termine, è indispensabile ottenere una nuova approvazione.

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