Il pianerottolo condominiale è spesso oggetto di piccoli conflitti tra residenti. Si tratta di uno spazio in cui, non di rado, vengono depositate scarpe, rifiuti e altri oggetti generando fastidio e cattivi odori. Pur non figurando esplicitamente nell’elenco di beni comuni dell’art. 1117 c.c., il pianerottolo rappresenta un elemento strutturale condiviso essenziale, funzionalmente destinato a consentire ai condomini l’accesso alle unità private e transitare per passare da un piano all’altro dell’edificio. Cerchiamo dunque di capire cosa si può mettere sul pianerottolo condominiale e cosa no nel rispetto di tutti i residenti.
Oggetti sul pianerottolo condominiale: cosa fare?
È frequente trovarsi nella situazione in cui il vicino di casa decide di utilizzare il ballatoio o pianerottolo condominiale come deposito personale per una varietà di oggetti, dalle bici, alla spazzatura allo stendino, passando per i giocattoli dei bambini. Questo comportamento può generare un senso di disagio tra i condomini e, per prevenire queste situazioni, è essenziale comprendere le regole specifiche che disciplinano l'uso di questo spazio dell’edificio. In primo luogo, il regolamento condominiale può dettare precise direttive sul tipo di oggetti ammessi o vietati in quest'area condivisa.
Ad esempio, potrebbe stabilire limiti riguardo allo stendino, agli oggetti personali e alla gestione dei rifiuti. Inoltre, le norme di legge possono fornire ulteriori indicazioni su cosa è consentito o proibito sul pianerottolo. È importante comprendere che il pianerottolo è un luogo di transito comune e, pertanto, deve essere utilizzato nel rispetto degli altri condomini. Nel caso in cui il comportamento di un vicino violi le regole stabilite, è possibile intraprendere azioni per far valere i propri diritti e preservare la convivenza armoniosa all'interno del condominio. Scendiamo nei dettagli analizzando i principi dell’ordinamento in materia in modo da promuovere un ambiente condominiale più armonioso e rispettoso delle esigenze di tutti i residenti.
Parti comuni del condominio: la normativa di riferimento
Come accennato, quando si tratta di capire cosa si può mettere sul pianerottolo condominiale è fondamentale conoscere il regolamento condominiale e la normativa relativa agli spazi comuni dell’edificio.
Nello specifico, il pianerottolo condominiale, seppur non citato espressamente, rientra nell’ambito delle parti comuni di cui all’art. 1117 del Codice civile e, in quanto tale, la disciplina da seguire per il loro utilizzo e conservazione è rinvenibile in tale disposto.
Un altro riferimento pertinente è l’art. 1102 del Codice civile, il quale permette agli individui che abitano l’edificio di trarre il maggior beneficio dalla proprietà comune, a condizione che si rispetti il diritto degli altri comproprietari ad un uso paritario e che la destinazione del bene non venga alterata. Pertanto, la legge conferisce a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di sfruttare al massimo il bene comune, a patto che ciò sia compatibile con i diritti degli altri, poiché i rapporti condominiali sono basati sul principio di solidarietà, che richiede un equilibrio costante tra le esigenze di tutti i partecipanti.
Per sapere se è possibile posizionare piante sul pianerottolo condominiale, zerbini o altri oggetti, è fondamentale considerare la destinazione d’uso della parte comune in questione, ovvero consentire il transito e l’accesso alle abitazioni, ma anche la necessità di permettere a tutti gli altri condomini l’uso dello spazio.
In definitiva, salvo espressi divieti posti dal regolamento condominiale, è consentito posizionare sul pianerottolo condominiale all’ultimo piano e su tutti gli altri piani diversi oggetti purché ciò avvenga nel rispetto del decoro dell’edificio e dei diritti paritari degli altri condomini.
Cosa si può mettere sul pianerottolo condominiale?
Alla luce di quanto detto finora, cosa si può mettere sul pianerottolo condominiale e cosa invece è vietato? È consentito posizionare piante sul pianerottolo condominiale, zerbini, portaombrelli e oggetti decorativi a patto che:
- non intralcino il passaggio e non trasformino dunque la destinazione d’uso generale dello spazio tale da determinare l’inservibilità della cosa comune da parte degli altri condomini;
- ciò non comporti l’uso del pianerottolo condominiale come pertinenza di proprietà esclusiva da parte del singolo.
In verità, è anche possibile disporre del pianerottolo condiviso per depositare, temporaneamente, anche spazzatura ed altri oggetti, purché non ledano il diritto altrui dell’uso della cosa comune, il decoro dell’edificio e che tale spazio non diventi per così dire un magazzino permanente per cianfrusaglie, rifiuti e altro.
Quanto all’ultimo punto relativo alla pertinenza ad uso esclusivo, è bene dire che inglobare una porzione di pianerottolo condominiale nell’ambito del proprio appartamento può diventare un’azione illecita, dal momento che la parte comune dev’essere utilizzabile da tutti i membri dell’edificio. Tuttavia, può anche accadere che per lungo tempo si abbia disposto di quest'area per usi esclusivi, magari integrando una porzione del pianerottolo alla propria casa installandovi anche un recinto. Qualora tale situazione non venga contestata da nessun membro del condominio, vi è la possibilità di acquisire la proprietà esclusiva dell’area comune tramite usucapione.
Nello specifico, la giurisprudenza ammette l’acquisizione della proprietà esclusiva tramite usucapione del pianerottolo condominiale a condizione che siano trascorsi almeno 20 anni dall’inglobamento. Il possesso dell’area inoltre dev’essere esclusivo, pacifico, indisturbato e non occulto.
Pertanto, se il condomino che ha effettuato tale operazione di trasformazione dell’area, e l’opera è rimasta tale per almeno due decenni soddisfacendo i requisiti appena descritti, è possibile procedere con l’acquisizione della proprietà del pianerottolo chiuso. Tuttavia, ciò non esonera il condomino dal rischio di sanzioni da parte del Comune per eventuali opere murarie realizzate senza autorizzazione.
Come comportarsi con il vicino che lascia le scarpe sul pianerottolo?
Che si tratti di scarpe sul pianerottolo condominiale, rifiuti, giocattoli o altri oggetti sul pianerottolo condominiale, cosa è possibile depositare in tale spazio e cosa no dipende molto dal regolamento interno al condominio, dalla tolleranza o intolleranza dei residenti e dalle norme generali del Codice civile.
Naturalmente, però, in caso di occupazione del pianerottolo condominiale da parte di un condomino che utilizza lo spazio in modo tale da cambiarne la destinazione e causare disturbo ai vicini, è sempre possibile intraprendere un’azione di risarcimento del danno.
Prima di procedere in tal modo, tuttavia, è consigliabile passare prima per l’amministratore di condominio che può provvedere, in particolare in caso di violazione del regolamento condominiale, a sollecitare l’inquilino che utilizza lo spazio in modo improprio a porre fine alla condotta fastidiosa.
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