Con l’azione di restituzione della donazione i legittimari possono richiedere la restituzione di un bene donato in pregiudizio alla quota che spettava loro per legge. Dal 2024 si è parlato di abrogare l’azione di restituzione di una donazione effettuata in violazione della quota di legittima da parte del soggetto legittimario. Ciò, tuttavia, non è al momento avvenuto e l’azione di restituzione della donazione può ancora essere esercitata dai legittimari. Vediamo dunque, nello specifico, di cosa si tratta e quali sono le implicazioni delle modifiche (non ancora attuate) alla normativa vigente.
Cos’è l’azione di restituzione della donazione?
Con l’azione di restituzione della donazione i beneficiari legali possono richiedere la restituzione dei beni donati in violazione delle quote di legittima a patto che non siano trascorsi venti anni dalla cessione gratuita del bene. Questo significa che, tali soggetti hanno il diritto di rivolgersi all'acquirente della donazione per richiederne la restituzione, con la possibilità di eliminare anche eventuali ipoteche gravanti sullo stesso, implicate da istituti bancari.
Questa situazione, tuttavia, dissuade gli istituti bancari dal finanziare l'acquisto di immobili donati, a meno che non ci sia una polizza assicurativa o che, in seguito alla scomparsa del donatore, i suoi eredi non rinuncino esplicitamente all’azione di riduzione. Per questi motivi si è parlato di abolizione dell’azione di restituzione della donazione.
Volendo essere più specifici, è bene individuare la distinzione tra azione di restituzione e azione di riduzione. L’azione di riduzione (artt.554 ss. c.c.), a differenza di quella di restituzione, mira a dichiarare inefficaci le disposizioni testamentarie lesive del legittimario danneggiato o che è stato ignorato nel testamento (solo uno dei problemi della donazione). Di contro, il recupero effettivo dei beni spettanti al legittimario avviene solo successivamente con l’azione di restituzione.
Si è a lungo parlato dell'abolizione dell'azione di restituzione dei beni oggetto di donazione. In sede di approvazione della Legge di Bilancio 2024 vi era la volontà di eliminare per i legittimari la possibilità di agire con l’azione di restituzione della donazione. L'intento della riforma non era quello di eliminare l'azione di riduzione, ma l'azione di restituzione della donazione, ovvero quella intrapresa contro il terzo acquirente del bene. Le modifiche attuate alla normativa sarebbero state mirate a garantire una maggiore sicurezza nella compravendita dei beni, soprattutto immobili, e nelle pratiche di credito bancario. Ma la modifica del Codice civile in tal senso è stata ritirata in sede di esame, da parte del Senato, del Ddl di Bilancio 2024.
Quali sono i termini di prescrizione dell’azione di restituzione?
Non essendo stata attualmente abrogata l’azione di restituzione della donazione, secondo le disposizioni legali attuali, una volta stabilito (tramite l'accettazione dell'azione di riduzione) che una donazione pregiudica il diritto di un erede a ricevere la sua parte legittima, tale erede deve agire contro il patrimonio del donatario e, nel caso in cui non riesca a recuperare i fondi, può rivolgersi al proprietario attuale del bene donato per richiederne la restituzione o, in alternativa, il pagamento del suo credito.
L’azione di restituzione della donazione può essere intrapresa entro 20 anni dalla donazione stessa. Tuttavia, questo periodo di tempo può anche essere interrotto nei confronti del coniuge o dei parenti diretti del donatore nel caso in cui avessero notificato e trascritto un atto di opposizione stragiudiziale all’atto di donazione. Inoltre, è bene sapere che è possibile, per il legittimario leso, la rinuncia all’azione di restituzione. Ciò tuttavia non comporta anche la rinuncia all’azione di riduzione e dunque il legittimario potrebbe rinunciare all’azione di restituzione nei confronti del proprietario del bene donato conservando la facoltà di impugnare la donazione agendo nei confronti di colui che ha donato il bene.
Quando è necessaria l’azione di restituzione?
Data la definizione di azione di restituzione della donazione è fondamentale che vi sia stata una lesione della quota di legittima. In ogni caso, il presupposto fondamentale dell’azione di restituzione della donazione è l’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione. Pertanto, è possibile agire in restituzione verso i terzi proprietari del bene donato solo se il legittimario non riesce a trovare copertura nel patrimonio di chi ha ricevuto tale bene per spirito di liberalità in valore superiore alla quota disponibile.
Inoltre, la possibilità per il legittimario di richiedere ai terzi la restituzione dei beni donati dipende dal fatto che la richiesta di riduzione sia stata registrata entro dieci anni dall'apertura della successione o, se è stata registrata dopo tale periodo, che la registrazione sia avvenuta prima di quella relativa all'acquisto, a titolo oneroso, da parte del terzo.
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