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Bonus mobili e CILA
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Se un contribuente presenta la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) per eseguire lavori di ristrutturazione su un immobile può usufruire nello stesso anno delle agevolazioni per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici per l'arredamento della stessa abitazione? A chiederselo è un lettore di FiscoOggi, la rubrica telematica dell'Agenzia delle Entrate

Il contribuente spiega di aver acquistato lo scorso anno un immobile e di aver presentato qualche mese dopo la CILA per eseguire i lavori di ristrutturazione. Dopo aver completato i lavori ha acquistato dei mobili ed elettrodomestici di ultima generazione. Chiede quindi agli esperti del Fisco se è possibile portare in detrazione il 50% del massimale di 8.000 euro nella dichiarazione 2024, anche se ha fatto la Cila e l’acquisto dei mobili nello stesso anno.

Si conferma che l’aver acquistato i beni (mobili ed elettrodomestici) nello stesso anno in cui è stata presentata la Cila non impedisce al contribuente di poter richiedere l’agevolazione fiscale. Per usufruire del “bonus mobili ed elettrodomestici” è comunque necessario aver rispettato tutte le disposizioni contenute nell’articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 63/2016 e le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate sull’agevolazione.

Tra le principali condizioni si ricorda che:

  • la data dell’inizio dei lavori deve essere precedente a quella in cui si acquistano i beni
  • bisogna realizzare uno tra gli interventi edilizi che danno diritto al bonus
  • è necessario acquistare i beni con bonifico, carta di debito o credito (non è consentito, invece, pagare con assegni bancari o contanti)
  • i beni acquistati devono essere nuovi e, nel caso degli elettrodomestici, appartenere a una determinata classe energetica (classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, classe F per i frigoriferi e i congelatori).
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