Quando l’inquilino è diventato temporaneamente irreperibile - perché non si trova, si rifiuta di ritirare la documentazione o è temporaneamente incapace -, ma il suo domicilio o la residenza sono conosciuti, è possibile avviare la procedura di sfratto notifica 140 (o più correttamente ex articolo 140 del Codice di Procedura Civile). La consegna della documentazione avviene come segue: l’ufficiale giudiziario deposita l’atto in Comune e invia una raccomandata con avviso di riscossione. La notifica si perfeziona dopo dieci giorni dalla spedizione, nel caso in cui non dovesse essere ritirata, o al momento del ritiro.
Quando si perfeziona la notifica ai sensi del 140
Il perfezionamento della notifica ai sensi dell’articolo 140 avviene nel momento in cui il destinatario realizza la legale conoscenza dell’atto. Questo può avvenire in due momenti diversi, a seconda di quello che si viene a verificare per primo:
- quando il destinatario riceve la raccomandata informativa che gli comunica il deposito dell’atto presso la sede del municipio;
- nel caso in cui il destinatario non dovesse ritirare l’atto in giacenza, dopo dieci giorni dalla spedizione.
Per il soggetto notificante, invece, il perfezionamento avviene in un momento diverso: quando consegna il plico all’ufficiale giudiziario.
Le differenze e i presupposti per la notifica ex art. 140 e 143
A determinare le principali differenze che intercorrono tra l’ex articolo 140 e l’ex articolo 143 del Codice di Procedura Civile sono i presupposti che determinano la loro applicabilità e, soprattutto, la conoscibilità o meno del luogo di residenza del destinatario.
Irreperibilità assoluta: l’ex art. 143
Il presupposto per utilizzare l'ex articolo 143 è il fatto che non si conosca il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario. E quando non è nemmeno noto il luogo di ultima residenza o di nascita.
Per poter procedere in questo senso il notificante e l’ufficiale giudiziario devono aver esperito tutte le ricerche che sono suggerite dalla normale diligenza per individuare la residenza effettiva, come:
- verifiche anagrafiche;
- tentativi di notifiche precedenti con esito negativo come sconosciuto o trasferito.
In altre parole si deve applicare nel momento in cui il destinatario risulta essere completamente ed assolutamente irreperibile: non si registra una semplice assenza temporanea.
La procedura
Quando si ricorre all’ex art. 143 l’ufficiale giudiziario deve depositare una copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza conosciuta del destinatario. Se questa è sconosciuta sarà necessario farlo in quella del luogo di nascita. Nel caso in cui entrambi i luoghi non fossero conosciuti, è necessario consegnarne copia al Pubblico Ministero.
Dato che non si conosce la residenza, non è prevista la spedizione della raccomandata informativa. La notifica si ritiene eseguita il ventesimo giorno successivo rispetto a quello nel quale sono state completate le formalità che abbiamo appena descritto.
Come funziona la notifica 140?
Utilizzata per gli atti giudiziali, le cartelle esattoriali e qualsiasi altro documento ufficiale, la notifica 140 è la procedura utilizzata nel momento in cui il destinatario, almeno temporaneamente, è assente o irreperibile. In altre parole non c’è alcuna persona a cui è possibile consegnare materialmente l’atto. La procedura funziona come segue:
- tentativo di notifica fallito: il messo comunale o l’ufficiale giudiziario si deve essere recato presso l’abitazione o l’ufficio del destinatario, dove non ha trovato il destinatario o qualsiasi altro familiare convivente. La documentazione non può essere lasciata nemmeno ad un portiere idoneo a riceverla;
- deposito dell’atto: a questo punto l’ufficiale deposita una copia dell’atto in busta chiusa e sigillata presso la casa comunale. Generalmente si appoggia all’ufficio del messo notificatore del Comune. L’operazione viene effettuata nel luogo in cui la notifica deve essere effettuata;
- affissione dell’avviso: sulla porta dell’abitazione o dell’ufficio del destinatario viene affisso un avviso del deposito;
- invio raccomandata informativa: al destinatario viene spedita una raccomandata con avviso di riscossione, che reca la notizia del deposito dell’atto presso la casa comunale.
Sfratto per morosità
La procedura per comunicare all’inquilino la volontà di recedere dal contratto di locazione viene generalmente chiamata notifica 140 sfratto per morosità. Questa procedura viene impiegata nel momento in cui l’inquilino si rifiuta di ricevere l’atto. Quando vengono avviate le pratiche dello sfratto per morosità (ai sensi dell’articolo 660 del Codice di Procedura Civile) è importante rispettare il termine a comparire (che deve essere di almeno 20 giorni).
Nel caso in cui l’intimato non si dovesse presentare e non avesse ritirato la raccomandata, il giudice può convalidare lo sfratto: ma è necessario presentare delle prove precise, come certificati di residenza e visure, per dimostrare che fosse realmente a conoscenza dell’atto. L’applicazione dell’articolo 140 è cruciale per la validità della procedura di sfratto, soprattutto quando è necessario superare l’irreperibilità temporanea dell’inquilino.
La notifica dello sfratto da parte dell’ufficiale giudiziario
L’ufficiale giudiziario deve notificare lo sfratto, consegnando l’atto direttamente all’inquilino (qui è possibile consultare la Banca dati di quelli morosi). Nel momento in cui non potesse consegnarlo materialmente, dopo averlo depositato in Comune, deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento per avvisarlo dell'avvenuta notifica, operazione che deve essere documentata nella relazione di notifica.
Cosa succede dopo la notifica
Le tempistiche successive dell'atto di intimazione di sfratto per morosità sono particolarmente importanti: devono essere rispettate una ad una. Nello specifico si vengono a realizzare le seguenti situazioni:
- udienza: tra il giorno della notifica e quello dell’udienza devono trascorrere almeno 20 giorni;
- convalida dello sfratto: nel caso in cui l’inquilino non si dovesse presentare all’udienza o non si dovesse opporre, il giudice emette la convalida di sfratto;
- termini entro i quali lasciare libero l’immobile: nel caso in cui non dovesse essere pagato l’affitto, l’inquilino ha generalmente 10 giorni per lasciare l’immobile dalla notifica del precetto;
- esecuzione forzata: nel caso in cui l’inquilino non dovesse liberare l’immobile si procede con lo sfratto esecutivo, che potrebbe portare a più accessi da parte dell'ufficiale giudiziario e all’intervento della forza pubblica.
Cosa fare se si riceve l'avviso 140
Quando si riceve una notifica 140 significa che un atto formale è stato depositato presso la casa comunale.
Il suggerimento è quello di recarsi il prima possibile presso l’ufficio indicato per ritirare l’atto originale e prendere visione del suo contenuto. I termini per eventuali ricorsi iniziano a decorrere dalla data di perfezionamento della notifica.
per commentare devi effettuare il login con il tuo account