Il tutore o l'amministratore di sostegno possono vendere un immobile

La vendita di un immobile da parte di un tutore è condizionata dal via libera di un Giudice Tutelare
l'amministratore di sostegno può vendere un immobile
Freepik

Non basta la semplice volontà del tutore per alienare un bene di proprietà di un soggetto fragile. Per legge, infatti, l’amministratore di sostegno può vendere un immobile solo dietro autorizzazione giudiziale, un filtro indispensabile che verifica la reale utilità dell'atto e protegge la persona assistita da qualsiasi tentativo di mala gestione o raggiro.

Quando l’amministratore di sostegno può vendere la casa

Il tutore ha la possibilità di vendere un immobile del beneficiario (è il soggetto che riceve assistenza dall’amministratore di sostegno), ma non ha la possibilità di farlo in modo autonomo. È, infatti, un atto di straordinaria amministrazione: la procedura viene controllata in modo rigoroso dal Tribunale per garantire che l'operazione venga svolta nell’esclusivo interesse della persona assistita. Per procedere con la vendita è necessario seguire i seguenti passaggi: 

Pubblicità
  • istanza al Giudice Tutelare: il tutore legale può vendere un immobile, ma deve presentare un ricorso motivato spiegando perché la vendita è necessaria o utile per il beneficiario (ad esempio per coprire spese di cura, debiti o perché l'immobile è troppo oneroso da mantenere);
  • perizia giurata: è necessario allegare una perizia redatta da un tecnico abilitato che stabilisca il valore di mercato dell'immobile. La vendita non potrà avvenire a un prezzo inferiore a quello stimato, salvo specifica deroga del Giudice;
  • autorizzazione del Giudice: il Giudice valuta la richiesta e, se la ritiene vantaggiosa per l'amministrato, emette un decreto di autorizzazione. Questo documento deve essere consegnato al notaio e allegato all'atto di vendita (rogito);
  • destinazione del ricavato: il Giudice stabilisce anche come debba essere utilizzato il denaro ottenuto dalla vendita (può essere effettuato un investimento in titoli di Stato o depositato su un conto vincolato intestato al beneficiario).

Una vendita effettuata senza la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare è considerata annullabile.

La firma di un atto
Freepik

Atto notarile con persona incapace

Quando una persona non è in grado di provvedere ai propri interessi a causa di un'infermità mentale o fisica, la legge prevede tutele specifiche per garantirne la protezione e la validità degli atti firmati.

In questo contesto, il ruolo del notaio diventa centrale: quando si deve stipulare un atto - come una vendita di un immobile, una donazione o l'accettazione di un'eredità - e una delle parti è una persona incapace, il notaio ha l'obbligo di verificare rigorosamente sia la sua capacità di intendere e di volere (la lucidità mentale nel momento dell'atto), sia la sua capacità di agire (il diritto legale di compiere quell'operazione).

Questa duplice verifica assicura che la volontà espressa sia libera e consapevole, impedendo che lo stato di fragilità del soggetto possa pregiudicare i suoi diritti o rendere l'atto giuridicamente nullo.

Se la persona ha già un amministratore di sostegno

L'atto non viene firmato solo dal beneficiario, ma richiede l'intervento del tutore secondo quanto stabilito nel decreto di nomina. Quando si devono concludere degli atti di amministrazione straordinaria - come la vendita di una casa - il notaio si deve accertare che sia presente il decreto di autorizzazione rilasciato dal Giudice Tutelare.

La riforma Cartabia (a partire dal 28 febbraio 2023) permette di velocizzare i tempi: l'autorizzazione per la stipula può essere richiesta direttamente al notaio rogante, che ha la possibilità di verificare la necessità o l’evidente utilità dell’atto per l’incapace e comunicherà il provvedimento al Tribunale e al Pubblico Ministero.

Se l'incapacità è palese, ma non c'è ancora un tutore

Se il notaio si accorge che la persona non è in grado di comprendere il valore dell'atto che sta per firmare, non può procedere al rogito, per evitare il rischio di annullabilità futura dell'atto stesso (ai sensi dell’articolo 428 del Codice Civile).

Il notaio, inoltre, ha la facoltà di richiedere un certificato medico (rilasciato da uno psichiatra o dal medico di base) che attesti la capacità di intendere e volere della persona al momento dell'atto.

Il tutore può ereditare?

In linea generale, la legge italiana pone dei limiti severi per evitare conflitti di interesse, ma la risposta varia a seconda del tipo di successione e del legame tra le parti.

Successione per testamento (limiti rigidi)

Secondo l'articolo 596 del Codice Civile, il tutore (o il protutore) non può ricevere per testamento dalla persona che assiste se le disposizioni sono state fatte:

  • dopo la nomina a tutore;
  • prima che sia stato approvato il conto finale della tutela dal Giudice Tutelare o sia estinta l'azione per il rendiconto.

Qualsiasi disposizione testamentaria in favore del tutore fatta in questo arco di tempo è considerata nulla. Questa norma serve a proteggere la persona fragile da possibili pressioni psicologiche da parte di chi ne gestisce il patrimonio.

Testamento ad un familiare
Freepik

Eccezioni al divieto

Il divieto di ereditare per testamento non si applica se il tutore è un familiare stretto del beneficiario, nello specifico:

  • il coniuge o la persona stabilmente convivente;
  • un ascendente (genitori, nonni);
  • un discendente (figli, nipoti);
  • fratelli o sorelle (e i loro discendenti).

In questi casi, il legame di parentela prevale sul rischio di conflitto d'interesse legato al ruolo di tutore.

Successione legittima (senza testamento)

Se la persona assistita muore senza lasciare un testamento, si apre la successione legittima. In questo caso, il tutore eredita solo se è un erede legittimo (ovvero un parente entro il sesto grado o il coniuge) secondo le normali quote previste dalla legge.

Il fatto di essere stato il tutore non conferisce alcun diritto ereditario aggiuntivo, ma nemmeno lo toglie se si è già parenti.

Cosa non può fare un amministratore di sostegno

L'amministratore di sostegno ha il compito di assistere il beneficiario senza sostituirsi interamente alla sua volontà, se non per quanto strettamente necessario e stabilito dal Giudice Tutelare. Il suo ruolo è di supporto, non di dominio. L'AdS deve rispettare la dignità e l'autodeterminazione della persona:

  • scelte esistenziali: non può imporre il luogo di residenza o il ricovero forzato in strutture (come le RSA) contro la volontà del beneficiario, salvo specifiche autorizzazioni del Giudice per gravi necessità;
  • cure mediche: non può obbligare a trattamenti sanitari o alla somministrazione forzata di farmaci, ma deve favorire l'accesso ai servizi rispettando la libertà individuale;
  • natura del ruolo: il tutore non è un caregiver, un infermiere o un badante. Il suo compito non è l'assistenza fisica diretta (fare la spesa, pulire, somministrare medicine), ma l'organizzazione e la gestione delle figure professionali che svolgono tali mansioni.

Ambito patrimoniale e legale

La gestione del patrimonio è soggetta a rigidi controlli per prevenire abusi: non può disporre liberamente dei fondi del beneficiario né appropriarsene per rimborsi non autorizzati. Ogni operazione che ecceda l'ordinaria amministrazione (pagamento bollette, gestione pensione) richiede il via libera del Giudice.

Obblighi verso l'Autorità Giudiziaria

L'operato dell'AdS è costantemente monitorato:

  • rendicontazione periodica: ha l'obbligo di presentare al Giudice (solitamente ogni anno) un resoconto dettagliato sulla gestione economica e sullo stato di benessere del beneficiario;
  • dovere di informazione: deve sempre informare il beneficiario degli atti che intende compiere. In caso di disaccordo o contrasto, l'AdS è tenuto a riferire tempestivamente al Giudice Tutelare.
una lente per una precisazione
Freepik

AdS e tutore, una precisazione

È importante fare una piccola precisazione terminologica: nel testo sono stati utilizzati i termini amministratore di sostegno e tutore in modo intercambiabile per facilitare la lettura, ma giuridicamente identificano due ruoli ben distinti.

Mentre l'amministratore di sostegno è una figura flessibile che affianca il beneficiario lasciandogli margini di autonomia, il tutore interviene nei casi di interdizione totale, sostituendosi quasi completamente alla volontà del soggetto.

Comprendere questa differenza è essenziale, poiché i poteri di firma e i limiti d'azione davanti a un notaio variano significativamente a seconda della qualifica assegnata dal Giudice.

per commentare devi effettuare il login con il tuo account