4 Risposte:

Redazione
12 Febbraio 2014, 15:31

L'ape è un documento che serve per monitorare e migliorare le caratteristiche energetiche dell'immobile. Di recente è stato oggetto di modifiche con il dl "destinazione Italia"

Innanzitutto, la mancata allegazione dell'attestato di prestazione energetica non è più causa di nullità del contratto. Poi:

- Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione deve essere inserita una clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. Copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari, in questi casi è sufficiente che all'interno del contratto il conduttore specifichi di aver ricevuto tutta la documentazione. Quindi, l'ape deve essere allegato solo per le nuove locazioni di interi edifici. Per l'affitto di singole unità immobiliari rimane solo l'obbligo per il locatore di informare il proprio conduttore sulla prestazione energetica dell'immobile che si dà in locazione, senza però allegare l'attestato

- Nei casi in cui sia dovuta, l'omessa dichiarazione o allegazione comporta per le parti una sanzione che può andare dai 3mila ai 18mila euro. Per i contratti di locazione di singole unità immobiliari la sanzione va da mille a 4mila euro, se invece la durata della locazione non supera i tre anni la sanzione è ridotta alla metà

maurogiovannetti
13 Febbraio 2014, 12:00

In reply to by Redazione

Grazie del chiarimento.

13 Febbraio 2014, 16:57

In reply to by Redazione

Chiedo se la notizia non andrebbe completata con l'esclusione dell' attestato di certificazione energetica per le " unità immobiliari singole prive d'impianti termici " o di uno dei sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale.
Sono considerate prive d'impianto quelle dotate di stufe, caminetti, radiatori individuali, apparecchiper il riscaldamento ad energia radiante, scaldacqua unifamigliari, purchè la somma delle potenze nominali termiche sia contenuta entro 15 kw.
Eventualmente distinguendo fra Lombardia e resto d'Italia (leggasi sud Italia) dove sono più diffuse le unità immobiliari prive d'impianti termici

15 Febbraio 2014, 15:12

In reply to by anonimo (not verified)

Quindi la domanda è : serve l'attestato in caso di locazione di un appartamento di 50 mq privo di impianti di riscaldamento o raffreddamento o altro??
Rispondere si o no per favore
Citare eventualmente la normativa.
Grazie

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