Il decreto sulla detassazione dei premi di risultato per il periodo di imposta 2016 è diventato operativo. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio è stato infatti pubblicato l’avviso relativo all’entrata in vigore del decreto interministeriale 25 marzo 2016 che regola “l’erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata”. Vediamo in cosa consiste il premio di produttività 2016.
Premio produttività 2016, che cos’è
Il premio di produttività è un elemento retributivo che deve essere previsto nei contratti di secondo livello (aziendali o territoriali) che si aggiunge alla retribuzione di base che spetta ai lavoratori in caso di raggiungimento di risultati di produttività dell’azienda. Il premio di risultato consiste nelle somme di ammontare variabile la cui erogazione è legata a una serie di incrementi: produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione.
Premio produttività 2016, i criteri di misurazione
I criteri di misurazione per i premi di produttività o di risultato possono consistere: nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi; nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile.
Premio produttività 2016, la partecipazione agli utili dell’impresa
Le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa sono quegli utili distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 del codice civile. In caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori spetta ai contratti prevedere gli strumenti e le modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione aziendale.
Premio produttività 2016, efficacia della detassazione
Le disposizioni contenute nel decreto interministeriale fanno riferimento alle erogazioni effettuate nel periodo di imposta 2016 e successivi. Il deposito dei contratti deve essere effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, allegando anche la dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto.
Come sottolineato dal decreto, in caso di erogazioni relative al 2015, l’applicazione dell’imposta sostituitva al 10% sarà possibile purché si rispettino le condizioni stabilite dalla legge n. 208/15 e dal decreto stesso. In tal caso è necessario depositare il contratto entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto insieme all’autodichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni di legge.



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