La legge di Bilancio 2018 ha portato delle novità anche sul fronte della rendita integrativa temporanea anticipata (Rita). In particolare, l’accesso a questa prestazione è stata allargata. Vediamo in che modo.
L’erogazione del capitale richiesto sarà riconosciuta a partire dal 2018 ai lavoratori che avranno cessato il rapporto di lavoro a meno di 5 anni dall’età di vecchiaia, con almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria (modifiche d.lgs. 252/2005 art. 11, comma 4). Potranno accedervi anche gli inoccupati da almeno 24 mesi e che maturano entro dieci anni i requisiti per la vecchiaia, con 20 anni di contributi (modifiche d.lgs. 252/2005 art. 11, comma 4 bis).
La rendita integrativa temporanea anticipata non è un prestito intermediato da un istituto finanziario e/o assicurativo. La Rita sfrutta il risparmio previdenziale del lavoratore in una fase anticipata rispetto alle norme di legge attualmente in vigore. Questo significa che i lavoratori vicini alla pensione possono usufruire in anticipo del capitale accumulato nella propria posizione previdenziale di secondo pilastro.
Chi dispone di liquidità può decidere di farla confluire nel proprio fondo pensione, usufruendo di diversi vantaggi fiscali, a partire dalla deduzione fiscale fino a un massimo di 5.164,57 euro l’anno. Senza dimenticare che in questo modo si rende più consistente il montante accumulato, in vista della pensione, per ottenere un assegno più alto o un capitale utilizzabile prima del percepimento dell’assegno previdenziale di primo pilastro.
La Rita può rappresentare una misura alternativa conveniente per chi dispone di liquidità difficile da allocare diversamente, tra cui le oltre oltre 500mila case senza affittuari.



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