Si avvicina una data da segnare in rosso sul calendario. Si tratta del 12 luglio 2019 ed è il termine ultimo per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla cessione del credito ecobonus 2018.
Nel dettaglio, entro il 12 luglio è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate i dati della cessione del credito per le spese di riqualificazione energetica effettuate nel 2018 sulle singole unità immobiliari. Dal 5 agosto 2019 il fornitore, che non cede il credito ricevuto, deve comunicarlo e utilizzarlo in compensazione con il modello F24.
Cessione del credito ecobonus
Si ricorda che la legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) ha esteso agli interventi di riqualificazione energetica sulle singole abitazioni quanto già previsto dal 1° gennaio 2016 per i lavori sulle parti comuni di edifici condominiali (legge n. 208/2015). Ciò vuol dire che dal 1º gennaio 2018 i contribuenti beneficiari dell’ecobonus su singole unità immobiliari possono cedere il credito d’imposta che corrisponde alla detrazione spettante.
La cessione può essere fatta al fornitore che ha effettuato gli interventi oppure ad “altri soggetti privati”, ossia persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, diversi dai fornitori, collegati comunque al rapporto che ha dato origine alla detrazione. A regime, la trasmissione delle informazioni relative alla cessione del credito deve essere fatta entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Solo per le spese sostenute nel 2018, invece, occorre dare comunicazione alle Entrate entro il 12 luglio.
La scadenza del 12 luglio 2019 riguarda i dati relativi al credito ceduto corrispondente esclusivamente alla detrazione per le spese effettuate su singole unità immobiliari e sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 per gli interventi di risparmio energetico “qualificato”, ossia quelli agevolati al 50% e 65% sulle singole unità (articolo 14, Dl n. 63/2013). Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali sono previste regole, tempi e misure diverse.
Il credito può essere ceduto dai contribuenti Irpef e Ires, beneficiari dell’ecobonus. Gli incapienti, ossia pensionati, lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi che hanno una imposta annua dovuta inferiore alle detrazioni spettanti da lavoro dipendente (come previsto dall’articolo 11, comma 2, e dall’articolo 13, comma 1, lettera a, e comma 5, lettera a, Tuir) possono cedere il credito anche a banche e a intermediari finanziari (articolo 14, comma 2-ter, Dl 63/2013). I capienti, ossia i contribuenti che possono fruire della detrazione in quanto tenuti al versamento delle imposte, non possono farlo verso istituti di credito e intermediari finanziari (articolo 14, comma 2-sexies, Dl n. 63/2013). Per entrambi, comunque, la cessione non può essere fatta nei confronti della Pa.
Comunicazione cessione del credito ecobonus
Per effettuare la comunicazione della cessione del credito ecobonus è necessario utilizzare i servizi telematici disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia dell’Entrate: Entratel e Fisconline. Gli elementi da indicare sono la denominazione e il codice fiscale del cedente, il tipo di intervento effettuato, l’importo complessivo della spesa sostenuta e del credito cedibile, l’anno di sostenimento della spesa. Inoltre, bisogna riportare i dati catastali dell’immobile oggetto di intervento di riqualificazione energetica, la denominazione e il codice fiscale del cessionario, la data di cessione del credito, l’accettazione dello stesso da parte del cessionario e l’ammontare del credito ceduto.
E’ possibile anche presentare la comunicazione direttamente agli uffici territoriali dell’Agenzia, utilizzando l’apposito modello, allegato al provvedimento 18 aprile 2019. Il modulo può anche essere inviato tramite Posta elettronica certificata (Pec), sottoscritto con firma digitale o autografa, ma in quest’ultimo caso, va allegato un documento d’identità del firmatario.
Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito. Il cessionario deve dunque verificare nel proprio “Cassetto fiscale” che gli sia stato attribuito il credito d’imposta. La comunicazione da parte del cessionario dell’eventuale successiva cessione del credito ricevuto avviene a partire dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e, comunque, sempre dopo l’accettazione del credito stesso. Solo per le spese sostenute nel 2018, la comunicazione del cessionario può essere effettuata a partire dal 5 agosto 2019.
Se il fornitore non cede il credito ricevuto, totalmente o parzialmente, l’importo va ripartito in 10 quote annuali di pari importo e deve essere utilizzato in compensazione con il modello F24, da inviare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia. Di norma, tali quote sono utilizzabili in compensazione a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa e, comunque, dopo l’accettazione dello stesso credito. Eccezionalmente per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 il credito in compensazione è utilizzabile in compensazione a partire dal 5 agosto 2019, solo dopo averlo accettato tramite le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
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