Con una recente circolare, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati. Vediamo quali sono i requisiti per accedervi e i vantaggi che garantisce a chi presenta l’apposita autocertificazione.
L’agevolazione consiste in un regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati legato alla riduzione della base imponibile Irpef. Tale “sconto” vale per 5 periodi d’imposta ed è quantificabile nella misura del 70% e arriva addirittura al 90% per chi dall’estero trasferisce la propria residenza in alcune regioni in particolare (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia). Ciò significa che la percentuale di tassazione del reddito prodotto in Italia è del 30 o del 10% a seconda della propria residenza.
Requisiti
Rientrano tra i lavoratori impatriati tutti coloro che sono in possesso di determinati requisiti e, dopo almeno due anni all’estero, trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Sono agevolabili sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati che quelli di lavoro autonomo e di impresa. I lavoratori, inoltre, devono impegnarsi a mantenere la residenza fiscale italiana per almeno due anni svolgendo attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
L’agevolazione fiscale per lavoratori impatriati è rivolta anche nei confronti dei laureati, italiani e non, che abbiano svolto all’estero un’attività di lavoro fuori dall’Italia, senza interruzioni, negli ultimi ventiquattro mesi precedenti il rimpatrio e di coloro che, sempre per il medesimo periodo, abbiano svolto attività di studio per laurearsi o per conseguire un titolo post lauream e che trasferiscano la residenza fiscale in Italia per svolgere attività lavorativa.
Per poter accedere all’agevolazione fiscale dei lavoratori impatriati, non è necessario essere iscritti all’Aire, basta dimostrare di essere stato fiscalmente residente in un Paese estero in base alla convenzione contro le doppie imposizioni nei due periodi di imposta precedenti il rimpatrio.
La circolare chiarisce anche che il reddito di impresa agevolabile è solo quello dell’imprenditore individuale prodotto dalla persona fisica tramite l’esercizio di attività di impresa. Sono esclusi dall’agevolazione, invece, i redditi prodotti dalle società di persone e imputati per trasparenza direttamente a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso, così come non beneficia dell’agevolazione per lavoratori impatriati il reddito di impresa prodotto dalle società a responsabilità limitata a “ristretta base proprietaria”.
Periodo di applicazione
La durata dell’agevolazione fiscale per lavoratori rimpatriati, come detto in precedenza, è di 5 periodi di imposta (sconto del 70 o 90% dell’imponibile a seconda della regione di residenza), ma può essere estesa per ulteriori 5 periodi di imposta se si manifesta uno dei seguenti casi (non cumulabili):
- il lavoratore impatriato ha un figlio minorenne o a carico (nato entro la scadenza del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione);
- il lavoratore impatriato acquista un immobile residenziale (non valgono nuda proprietà o solo usufrutto) successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti il trasferimento stesso;
- il lavoratore impatriato ha almeno tre figli minorenni o a carico (nati entro la scadenza del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione). Solo in questo caso la percentuale di tassazione si riduce al 10% negli ulteriori cinque periodi di imposta.
Coma fare domanda
I lavoratori impatriati che svolgono un’attività di lavoro dipendente, per accedere all’agevolazione fiscale devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro (autocertificazione), che contenga le generalità (nome, cognome e data di nascita), il codice fiscale, la data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di assunzioni successive o più rapporti di lavoro dipendente), la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo, l’attuale residenza in Italia, l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma, la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 (“regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia”), dalla legge n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”) e dall’articolo 24-bis del Tuir (“regime opzionale per i neo residenti”).
Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta; se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi. I titolari di reddito di lavoro autonomo, invece, possono accedere al regime agevolato direttamente nella dichiarazione dei redditi.
In alternativa, possono fruire del beneficio in sede di applicazione, da parte del committente, della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti; a tal fine, devono presentare una richiesta scritta in cui vanno riportati le generalità (nome, cognome e data di nascita), il codice fiscale, la data di rientro in Italia, la dichiarazione di possedere i requisiti per fruire del regime agevolativo, l’attuale residenza in Italia, la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 (“regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia”), dalla legge n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”) e dall’articolo 24-bis del Tuir (“regime opzionale per i neo residenti”). Il committente, all’atto del pagamento del corrispettivo, opera la ritenuta del 20% sull’imponibile ridotto in base a quanto previsto dalla disciplina agevolativa.
In caso di mancata richiesta al proprio datore di lavoro nel periodo di imposta in cui è avvenuto il rimpatrio, né di espressa comunicazione nelle relative dichiarazioni dei redditi, i cui termini di presentazione risultano scaduti, per detti periodi di imposta, l’accesso al regime è precluso.
Per “termine di presentazione” si intende quello ordinario di presentazione del modello Redditi Persone Fisiche e che è preclusa la possibilità di presentare una dichiarazione dei redditi “integrativa a favore”, trattandosi di un regime opzionale. Tuttavia, in questo caso il lavoratore impatriato può fruire del regime agevolato per i restanti periodi di imposta del quinquennio agevolabile, con detassazione del reddito nella misura in vigore nel periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia.
1 Commenti:
Salve.
Mi sono trasferito in Spagna nel dicembre del 2018 ed ho lavorato in maniera continuativa per un’azienda spagnola fino il 30 settembre 2021, dopodiché sono tornato in Italia.
Nei 3 anni vissuti in Spagna non mi sono mai iscritto all’aire e ho richiesto tardivamente l’empadronamiento (solo nell’agosto del 2020), ho però presentato le dichiarazione dei redditi relative agli anni 2020 e 2021.
La mia domanda è la seguente: posso usufruire dell’agevolazione fiscale per i rimpatriati non essendomi mai cancellato dall’anagrafe del mio paese italiano? Dispongo di tutte le buste paga, contratto di lavoro, delle dichiarazioni dei redditi e del NIE verde. Il mio commercialista presume che si, mentre la signora che fa le buste paga per l’azienda dove lavoro ora dice di no.
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