Una recente circolare dell’Inps ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità di richiesta del congedo parentale covid a ore. Vediamo quanto spiegato dall’istituto di previdenza.
Nel dettaglio, il congedo parentale covid è destinato ai genitori, lavoratori dipendenti del settore privato, con figli positivi al coronavirus che sono in quarantena da contatto, con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.
Dal 13 maggio, inoltre, il congedo parentale covid è fruibile anche a ore oltre a giorni, anche se la procedura per richiederlo è ancora in attesa di introduzione. Tuttavia, si può già fruire del congedo parentale covid a ore, con una domanda preventiva rivolta direttamente al datore di lavoro, regolarizzando poi tutto in un secondo momento.
L’Inps ha sottolineato anche che il congedo parentale covid a ore può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata. La contemporanea fruizione del congedo da parte dei due genitori, nello stesso arco temporale, è invece possibile nel caso in cui il congedo, giornaliero o orario, sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave.
Sono invece compatibili due richieste di congedo parentale covid a ore nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non si sovrappongano. La contemporanea fruizione da parte dei due genitori è inoltre possibile anche in caso di sovrapposizione delle ore nella stessa giornata, nel caso in cui il congedo sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave.
Inoltre, il congedo parentale covid a ore:
- è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore;
- è compatibile con la fruizione del congedo parentale a ore da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
- è compatibile con la fruizione nello stesso giorno, da parte del soggetto richiedente, del congedo parentale a ore;
- è compatibile con i riposi giornalieri della madre o del padre di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall’altro genitore convivente con il minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
- è compatibile con la fruizione da parte dell’altro genitore, anche per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.
- Da ultimo si precisa che la fruizione del “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria non cambia le disposizioni di compatibilità con il “Bonus baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia” di cui al paragrafo 7 della circolare n. 63/2021.
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