Una recente sentenza del Tar del Lazio ha chiarito come devono essere considerate le sopraelevazioni in tema di distanze tra edifici, se nuove costruzioni o meno. Vediamo quanto specificato.
Nel dettaglio, i giudici sono stati chiamati in causa per pronunciarsi circa il ricorso arrivato contro il permesso di realizzare di una sopraelevazione da parte di vicini confinanti con la struttura realizzata.
La sopraelevazione in questione risulta essere distante 2,39 metri dall’interasse del muro di confine e 8,50 metri dalla parete finestrata. I proprietari confinanti, nel ricorso, hanno sottolineato che i due fondi ricadono in zona C2, per la quale le norme attuative del PRG prevedono una distanza minima di 6 metri, con tanto di obbligo di rispettare la distanza minima di 10 metri dalle pareti finestrate.
Secondo i confinanti, queste distanze (previste per le nuove costruzioni) sono valide anche per le sopraelevazioni, per questo il Comune non avrebbe potuto rilasciare il permesso di costruire. I giudici del Tar hanno dato ragione ai vicini che hanno fatto ricorso.
per commentare devi effettuare il login con il tuo account