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Distanza minima dal confine per una tettoia, alcuni chiarimenti
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Con la sentenza 752/2021, il Tar Calabria si è espresso in merito alla distanza minima dal confine per una tettoia. Vediamo cosa è stato spiegato.

Secondo quanto chiarito dai giudici, tra i nuovi edifici, che si trovano all'esterno dei centri storici, la distanza minima assoluta necessaria tra le pareti finestrate e le pareti di edifici antistanti è di 10 metri. I giudici nella sentenza hanno spiegato che tale disposizione "ha carattere inderogabile, poiché si tratta di norma imperativa, che stabilisce in via generale ed astratta le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza".
 
Come sottolineato da Edil portale, i giudici hanno evidenziato che, secondo la giurisprudenza amministrativa e civile, "ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze legali tra edifici di origine codicistica, la nozione di costruzione non può identificarsi con quella di edificio, ma deve estendersi a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera".
 
Nel caso in questione, la tettoia costituita da una struttura lignea, sorretta da sei pilastri, con copertura opaca di tegole a due falde, deve essere considerata come una nuova costruzione, rilevante ai fini del calcolo della distanza minima tra gli edifici.
 

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