L’Antitrust ha di recente avviato sette istruttorie nei confronti di altrettante società che hanno comunicato ai consumatori una modifica unilaterale del contratto di luce e gas. In questi casi, i clienti hanno degli specifici diritti. Vediamo quali e come esercitarli.
In particolare, come spiegato dall’Unione nazionale consumatori, i clienti hanno diritto di vedersi applicate le precedenti condizioni di fornitura, ossia farsi riapplicare il vecchio prezzo; se nel frattempo avevano esercitato il diritto di recesso per via delle nuove condizioni peggiorative, quindi avevano cambiato fornitore, hanno la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni economiche, quindi di tornare dal vecchio fornitore con il vecchio contratto e il vecchio prezzo.
L’Unione nazionale consumatori ha specificato che nel primo caso sono in teoria le stesse compagnie ad applicare fino al 30 aprile 2023 le condizioni di fornitura precedenti; nel secondo caso invece, trattandosi di una facoltà del consumatore, deve essere lo stesso consumatore a inoltrare l’apposita richiesta.
In ogni caso, sia per quanto riguarda l’applicazione delle precedenti condizioni sia per il ritorno al vecchio fornitore con le vecchie condizioni, è necessario inoltrare formale reclamo chiedendo o il ripristino delle precedenti condizioni di fornitura oppure di tornare cliente ai prezzi vecchi. Ma come inoltrare tale reclamo? L’Unione nazionale consumatori ha ricordato che il reclamo deve essere fatto per iscritto e deve essere inviato al recapito indicato dal venditore in bolletta per i reclami.
Il reclamo deve contenere:
- i dati identificativi del cliente (nome, cognome, indirizzo postale o e-mail, anche non Pec);
- il servizio (elettrico, del gas o entrambi) al quale il reclamo è riferito;
- il codice cliente;
- il codice identificativo del punto fisico di consegna dell’energia elettrica (POD) o del gas naturale (PDR), che si trovano indicati sulle bollette.
Una volta inviato il reclamo, il venditore deve rispondere entro 30 giorni solari dal giorno in cui ha ricevuto il reclamo scritto. Nel caso in cui il venditore risponda dopo più di 30 giorni solari, deve liquidare al cliente, nella prima bolletta utile, un indennizzo automatico pari a 25 euro se la risposta arriva entro 80 giorni; 50 euro se arriva tra gli 80 e i 120 giorni; 75 euro se arriva dopo più di 120 giorni.
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