L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare con importanti chiarimenti circa i termini e le modalità di applicazione in tema di cartelle esattoriali. Scopriamo le novità e cosa prevede la legge di Bilancio 2023 per la definizione agevolata, come rateizzare i debiti con il Fisco e quali sono gli sconti sulle sanzioni.
La circolare n. 1/E del 13 gennaio, infatti, chiarisce che le misure introdotte dalla legge di Bilancio 2023 si applicano alle comunicazioni che riguardano le dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021 per sostenere i contribuenti nell’attuale situazione economica caratterizzata dagli effetti della pandemia e dell’aumento dei prezzi dei prodotti energetici.
Riduzione delle sanzioni
Con la definizione agevolata, le sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo passano dal 10 al 3%. La circolare dell’Agenzia delle Entrate, precisa anche che la misura si applica anche nelle ipotesi di lieve inadempimento:
- ritardo non superiore a sette giorni nel versamento delle somme dovute o della prima rata;
- carenza per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro nel versamento delle somme dovute o di una rata;
- tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.
Definizione agevolata, per quali cartelle?
La definizione agevolata si può applicare per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021. Con la definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo.
Rientrano nell’impianto di agevolazioni le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023), ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata e le comunicazioni recapitate dopo il 1° gennaio 2023.
Sono ammesse anche le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, al 1° gennaio 2023, non si è verificata alcuna causa di decadenza. In questo caso, l’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.
Rateizzazione delle cartelle esattoriali
La legge di Bilancio 2023, inoltre, ha modificato la disciplina della rateazione delle somme dovute, prevedendo la possibilità che il contribuente possa sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino a un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (rispetto alle 8 rate originariamente previste), a prescindere dall’ammontare dei debiti. Questa agevolazione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023.
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