“Casi particolari Imu” codice 1 in tema di tassazione di immobili non locati. Scopriamo insieme le regole per ciascuna casistica
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La normativa vigente in tema di tassazione ai fini Imu e Irpef prevede che l’Imu sostituisca l’Irpef e le relative addizionali dovute per i redditi dei fabbricati non locati. In alcuni casi particolari, tuttavia, può essere applicata un’eccezione alla regola che consente al contribuente di essere o assoggettato ad un altro regime fiscale o addirittura esentato dalla tassazione. A questo proposito, cerchiamo di fare chiarezza sul codice 1 dei casi particolari Imu, cos’è e quando si applica.

Immobili non locati: il principio di alternatività tra Imu e Irpef

Il principio generale di alternatività tra Imu e Irpef, sancito dall’art. 8 del D.Lgs. n. 23/11, prevede che gli immobili non locati siano assoggettati a tassazione Imu. Ciò nonostante, l’introduzione dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 23/11 (modificato dal D.L. n 147/13, articolo 1, comma 717) ha modificato le norme di tassazione alternativa per tale tipologia di immobili. Secondo la nuova normativa, infatti, chi possiede abitazioni non affittate situate nel medesimo Comune dalla residenza principale, è tenuto a dichiarare un reddito ai fini IRPEF.

Tale reddito corrisponde al 50% della rendita catastale rivalutata al 5% incrementato di 1/3. Tuttavia, è bene chiarire che, affinché la regola del 50% della rendita catastale ai fini Irpef sia valida, è opportuno possedere in maniera esclusiva oppure in comproprietà tutti gli immobili (abitazione principale e abitazioni non destinate a locazione) a disposizione del contribuente.

Quando si applica il codice 1 dei casi particolari Imu? Le tipologie di immobili non locati

Il contribuente può essere assoggettato ad un determinato tipo di tassazione in base alla situazione in cui si trova. Vediamo le diverse casistiche possibili in tema di immobili non affittati.

Immobile locato indipendentemente dal Comune in cui è situato

Nel caso di un secondo immobile posto in locazione, la tassazione prevede che venga tassata la maggiore tra la rendita catastale dell’abitazione rivalutata al 5% e il 95% del canone d’affitto. Tale valore deve, poi, essere assoggettato ad Irpef. In alternativa, è possibile tassare il reddito da locazione con un’aliquota del 10%, nel caso di contratto a canone concordato, oppure al 21%, nel caso di contratto a canone libero con applicazione del regime della cedolare secca. In questa fattispecie, il proprietario degli immobili è sempre tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, sebbene non ricorrano mai situazioni di esonero.

Immobile non locato situato in un Comune diverso da quello della residenza principale

Quando l’abitazione principale e il secondo immobile non locato sono situati in un due Comuni differenti, il loro possesso fa sì che si applichi il criterio generale dell’alternatività tra Imu e Irpef. Questo significa che il contribuente verrà assoggettato a tassazione Imu. In questa fattispecie, qualora il proprietario possieda esclusivamente redditi derivanti da immobili non affittati (e nessun altro tipo di reddito soggetto ad Irpef), quest’ultimo è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda la compilazione del modello Redditi, se il fabbricato è tenuto a disposizione (indicato come codice 2 nella colonna 2 "Utilizzo"), è necessario inserire l'importo della rendita catastale (colonna 1) nella colonna 17 (Immobili non locati), dopo averla rivalutata del 5% e aumentata di un terzo, considerando anche i giorni (colonna 3) e la percentuale di possesso (colonna 4). Tuttavia, se è indicato nella casella "Casi particolari Imu" il codice 1, allora il reddito deve essere riportato nella colonna 13 (Imponibile tassazione ordinaria) anziché nella colonna 17. È importante sottolineare che il reddito indicato nella casella Immobili non locati non è soggetto a tassazione IRPEF.

Immobile non locato posto nel medesimo Comune dell’abitazione principale

Nel caso in cui si possiedono immobili non affittati situati nello stesso Comune dell'abitazione principale, oltre al pagamento dell'IMU, è necessario versare anche l'IRPEF. Il contribuente è tenuto a dichiarare il reddito fondiario nella dichiarazione dei redditi, il quale viene tassato al 50% della rendita catastale rivalutata ed aumentata di 1/3. In questa situazione, il legislatore ha previsto un’ eccezione al principio di alternatività tra IMU e IRPEF, al fine di incentivare la locazione degli immobili vuoti.

In questa casistica, il contribuente ha sempre l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Nella compilazione della dichiarazione dei redditi, il quadro reddituale da considerare dipende dal tipo di modello utilizzato:

  • se si presenta il modello 730, il quadro reddituale di riferimento è il Quadro B.
  • invece, se si presenta il modello Redditi PF, il quadro reddituale di riferimento è il Quadro RB.
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Immobili non locati e dichiarazione dei redditi

Attualmente, sono sottoposti a tassazione Irpef i soggetti che detengono immobili non locati nello stesso Comune dell’abitazione principale. Tuttavia, l'obbligo di presentare e compilare la dichiarazione dei redditi si attiva solo quando l'importo della rendita rivalutata e aumentata di 1/3 supera la soglia di 500 euro. In caso contrario, si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione.

Dichiarazione dei redditi e casi particolari Imu: il codice 1 

Al fine di poter applicare correttamente la disciplina dell’effetto sostitutivo Imu Irpef all’interno del modello RP, bisogna tenere presente che la colonna 12 relativa ai “Casi particolari” deve essere compilata inserendo il giusto codice. Si nota, quindi che il contribuente deve inserire nel quadro RB “Casi particolari Imu” il codice 1, quando questo detiene un immobile, diverso dalla residenza principale e relative pertinenze, che è completamente esente o non soggetto al pagamento dell'IMU, ma piuttosto assoggettato alle imposte sui redditi.

Per concludere, si potrebbe dire che, in genere, l’IMU sostituisce l’Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi che derivano dagli immobili non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito (es: codice 10 nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB9) che vanno comunque indicati nella dichiarazione dei redditi.
 

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Cosa significa utilizzo 1?

In riferimento ai casi particolari dell'IMU (Imposta Municipale Unica), l’utilizzo 1 rappresenta una delle categorie di destinazione d'uso più comuni, ovvero gli immobili adibiti ad abitazione principale o le pertinenze delle abitazioni, come i garage o le cantine. Si tratta quindi di fabbricati nei quali il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente.

Cosa vuol dire codice canone 1?

Il "codice canone 1" nella dichiarazione dei redditi fa riferimento a un'apposita sezione o categoria nella quale è possibile inserire le informazioni relative al canone di locazione per l'immobile, usato come abitazione principale. Nel caso in cui si applichi la tassazione ordinaria, il "codice 1" corrisponde al 95% del canone di locazione, mentre il restante 5% rappresenta una deduzione forfettaria che tiene conto dei costi associati alla locazione.

Quali sono le eccezioni dell’effetto sostitutivo Imu Irpef per i fabbricati?

Ad oggi, a meno che l'immobile non si trovi nello stesso Comune della residenza principale, il reddito proveniente da beni immobili non affittati assoggettati a Imu non è soggetto a tassazione ai fini dell'Irpef. Questo rappresenta, infatti, il meccanismo che regola l'effetto sostitutivo dell'Imu sull'Irpef.

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