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A chi spetta il bonus restauro? In cosa consiste e come funziona? A spiegarlo è stata l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 461/2023, ricordando che l’articolo 15, comma 1, lett. g), del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) disciplina la detrazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) nella misura del 19 per cento, delle “spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate”. 

Come precisato dallo stesso articolo 15, comma 1, lett. g), del Tuir, “la necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza del Ministero per i Beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d’intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle Finanze”.

Chiarendo anche che “la detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per i Beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L’Amministrazione per i Beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle Entrate del Ministero delle Finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi”.

La detrazione spetta ai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate

La circolare n. 14/E del 19 giugno 2023 ha poi confermato che “la detrazione spetta ai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate” e che “sono considerati obbligati i soggetti che vantano un titolo giuridico che attribuisca loro la proprietà, il possesso o la detenzione del bene oggetto dell’intervento conservativo”. Ma anche che dal 2012 la necessità di effettuare le spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata al Ministero della Cultura.

L’Agenzia delle Entrate ha poi ricordato che secondo il Ministero della Cultura “la sola circostanza che un edificio si trovi in corrispondenza di territori costieri, territori montani o parchi naturali non è di per sé sufficiente ad accedere al beneficio fiscale atteso che la finalità della norma è quella di agevolare i soggetti tenuti, per legge o in virtù del riconoscimento del Ministero, ad affrontare spese per effettuare lavori di conservazione di beni di interesse culturale”.

Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, il Ministero fa anche presente che “nell’ottica di agevolare i proprietari e i detentori di beni culturali, sul sito istituzionale delle Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio sono pubblicate le informazioni e la modulistica da presentare per conseguire la detrazione fiscale in parola. In particolare, viene previsto che nella dichiarazione sostitutiva concernente la necessità delle spese per le quali si chiede la detrazione, l’istante deve indicare il provvedimento di vincolo, dichiarare che non vi è stato mutamento della destinazione d’uso del bene non autorizzato o comunque incompatibile con il carattere storico artistico del bene medesimo, che sono stati assolti gli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione in caso di trasferimenti di proprietà a titolo oneroso, indicare le categorie di lavorazione eseguite indispensabili alla conservazione del bene. Tali prescrizioni e indicazioni afferiscono ai beni culturali della parte seconda del Codice e non a qualsiasi bene per il solo fatto che si trovi in un’area tutelata per legge”.
 

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