È possibile procedere al pagamento dell’affitto su un conto diverso dal proprietario? In diverse situazioni, può infatti capitare che il canone di locazione venga versato su un conto corrente intestato a una terza persona rispetto al reale proprietario dell’immobile, basti pensare al caso di un usufruttuario che concede il locale in affitto. Ma come gestire questa situazione, anche a livello di contratto?
In linea generale, è possibile corrispondere la cifra prevista per la locazione anche su conti di terzi, purché vi sia testimonianza scritta, ad esempio con un’annotazione all’interno del contratto d’affitto. Viceversa, il corrispettivo della rata può essere pagato al proprietario anche da soggetti diversi dall’inquilino, purché venga specificato il nome del reale affittuario nella causale di versamento. Di seguito, tutte le informazioni utili.
Pagamento del canone d’affitto: su quale conto va fatto?
In linea generale, il pagamento del canone d’affitto deve essere effettuato sul conto corrente del locatore, si tratti del proprietario dell’immobile o di un altro soggetto con specifici diritti di locazione, come ad esempio l’usufruttuario. In alcuni casi, tuttavia, è possibile procedere anche su conti correnti di terzi soggetti:
- quando è il locatore a richiedere che il pagamento venga effettuato su un altro conto corrente, come ad esempio quello di un familiare oppure di un creditore;
- quando il locatore non è nelle condizioni di poter ricevere o gestire il denaro e, di conseguenza, ne viene delegata una terza persona. È il caso, ad esempio, di un proprietario dell’immobile non autosufficiente, al quale subentrano la moglie o i figli per la riscossione dell’affitto.
D’altronde, la legge non vieta che il canone d’affitto venga corrisposto a terzi rispetto al proprietario o l’usufruttuario dell’immobile. L’articolo 1188 del Codice Civile, infatti, spiega che il versamento debba essere fatto “al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo”. È inoltre utile sapere che il terzo soggetto non debba necessariamente essere un parente del proprietario, può essere anche un tutore, un legale rappresentante o via dicendo.
La formalizzazione del pagamento, tra contratto e delega
Affinché il pagamento su un conto corrente terzo venga ritenuto valido, e per evitare controversie tra locatore e locatario in itinere, è però necessario che la richiesta venga registrata per iscritto. È infatti necessario che entrambe le parti esprimano il loro consenso e, fatto non meno importante, che l’Agenzia dell’Entrate sia al corrente di chi sia il reale beneficiario dei versamenti.
La registrazione all’interno del contratto d’affitto
La prima opzione è quella di registrare la volontà di corrispondere il canone di locazione su conti di terzi all’interno del contratto d’affitto, magari avvalendosi di modelli di contratto di locazione precompilati per non imbattersi in errori.
Qualora le parti decidessero di accordarsi per un pagamento su un conto diverso da quello del proprietario - ad esempio, nel caso l’affitto sia stato concesso da un usufruttuario - all’interno del contratto sarà utile inserire:
- il consenso scritto di entrambe le parti, con un’apposita annotazione;
- la comunicazione dell’IBAN per il pagamento del canone d’affitto, che può essere riportata direttamente all’interno del contratto o, ancora, inoltrata al locatario entro 60 giorni dalla scadenza del primo pagamento.
La richiesta di versamento su conto terzi, oppure l’eventuale modifica del contratto d’affitto rispetto alla versione precedentemente posta in essere, dovrà essere poi registrata all’Agenzia delle Entrate.
La delega alla riscossione del canone di locazione
Può però capitare che la necessità di versamento dell’affitto su conto terzi sia solo momentanea, ad esempio quando il proprietario non può occuparsene per ragioni di salute. In questo caso, ipotizzando che il cambio di conto non sia stato registrato nel contratto d’affitto, è utile ricorrere a una delega per la riscossione del canone di locazione.
Sul documento dovranno essere riportati:
- i dati anagrafici del proprietario, dell’inquilino e del delegato alla riscossione;
- i dati relativi all’ubicazione dell’immobile concesso in affitto;
- un eventuale riferimento al contratto di locazione firmato;
- la firma sia del proprietario che dell’inquilino.
È inoltre possibile indicare nella delega il periodo in cui si rende necessario effettuare il pagamento su conto terzi o, in alternativa, produrre un nuovo documento a ogni singola riscossione.
Cosa succede se il pagamento dell’affitto a terzi non viene registrato
La registrazione della richiesta di pagamento del canone su conto terzi è molto importante, poiché esclude il rischio di imbattersi in contenziosi e altre questioni legali. La legge infatti prevede che il proprietario - o il soggetto che detiene i diritti sull’immobile - esprima il proprio consenso per il versamento sul conto corrente altrui. Senza un accordo scritto:
- l’inquilino potrebbe trovarsi in buona fede a pagare l’affitto a soggetti terzi, senza che tuttavia il proprietario ne sia informato;
- il locatore potrà richiedere lo sfratto per morosità.
Si ipotizzi che un inquilino stia pagando il canone d’affitto a un familiare del proprietario dell’immobile, ignorando però che il locatore non ne sia stato messo debitamente al corrente. Quest’ultimo si ritroverà privato dei canoni che gli spettano e, di conseguenza, potrà agire legalmente per recuperare il proprio credito:
- il locatore potrà pertanto richiedere lo sfratto;
- l’inquilino potrà richiedere la restituzione di quanto versato al soggetto terzo.
È utile però sottolineare che, come prevede l’articolo 1189 del Codice Civile, l’inquilino può essere esonerato da eventuali obblighi di risarcimento se dimostra di aver agito in buona fede, ovvero di aver versato il denaro a un creditore apparente, ovvero a persona che appariva legittimata a ricevere il pagamento. Sarà quest’ultima, invece, a essere chiamata a risarcire il proprietario.
Pagamento dell’affitto da un soggetto diverso dall’affittuario
Molto spesso può verificarsi una condizione opposta a quella illustrata nei precedenti paragrafi, ovvero quella di un affittuario che si avvale di una terza persona per il pagamento del suo canone d’affitto, con versamenti sul conto corrente del proprietario o dell’usufruttuario. È il caso, ad esempio, di uno studente fuori sede il cui canone d’affitto è pagato dai genitori o, ancora, di un inquilino in difficoltà il cui affitto è corrisposto da un parente o da amici.
In questi casi, il proprietario non può opporsi dal ricevere denaro da una persona diversa dall’affittuario, a meno che non vi siano reali ragioni per farlo: fra le tante, quando il locatario ritiene che la somma provenga da attività illecite o criminali.
Per evitare futuri contenziosi, e rendersi trasparenti ad eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, è però indispensabile che la situazione venga esplicitata nella causale del versamento per il canone. Bisognerà infatti includere:
- la rata e il riferimento di mensilità del canone;
- la dicitura “per conto di”, seguita dal nome dell’affittuario.
Qualora la necessità dell’intervento di un pagatore terzo non sia soltanto transitoria, ad esempio estesa solo per qualche mese, ma condizione perenne, è sempre utile specificarlo con un’apposita annotazione all’interno del contratto d’affitto.
Il titolare può registrare presso l’Agenzia delle Entrate un contratto che sia già stato firmato in maniera digitale. Idealista offre ai proprietari e agli agenti immobiliari un servizio gratuito per la creazione di contratti di affitto con firma online.
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