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congedo parentale
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L’ultima legge di Bilancio 2024 ha introdotto importanti novità che riguardano il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”. Nel dettaglio è stata aumentata, dal 30% al 60% della retribuzione, l’indennità del congedo parentale (che per il solo anno incorso sarà dell’80%). Ma chi può beneficiarne e come si richiede? Scopriamolo insieme grazie ai chiarimenti diffusi dall’Inps.

Cos'è il congedo parentale

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro, concesso a lavoratori e alle lavoratrici, per prendersi cura del proprio figlio nei suoi primi anni di vita “e soddisfarne i bisogni affettivi e relazionali”, si legge sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia. Durante questo periodo, i dipendenti percepiscono un'indennità economica sostitutiva del reddito da lavoro.

Nello specifico, si può richiedere un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio, o entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento. Per il solo 2024, l’elevazione dell’indennità di congedo parentale, per l’ulteriore mese, è pari all’80% della retribuzione (invece del 60%).

Chi ha diritto al congedo parentale

Possono richiedere un mese di congedo parentale, indennizzato all’80% della retribuzione:

  • Lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore privato;
  • Lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico.

Il congedo parentale spetta ai genitori lavoratori autonomi a condizione che abbiano effettuato il versamento dei contributi riferiti al mese (o frazione del mese) precedente quello in cui inizia il congedo e che durante il periodo congedo vi sia effettiva astensione dall’attività lavorativa. 

Il congedo parentale consta di 3 mesi per ogni figlio. L’indennità può essere fruita entro il primo anno di vita del minore (o dal suo ingresso in famiglia) ed è prevista nella misura del 30% della retribuzione convenzionale giornaliera prevista su base annuale dalle leggi di categoria lavorativa. La possibilità di fruizione del congedo decorre:

  • per la madre, dalla fine del periodo indennizzabile di maternità;
  • per il padre, dalla nascita del minore (o dall’ingresso in famiglia dello stesso).

Congedo parentale, le novità per il 2024

La novità introdotta dalla legge di Bilancio 2024 non aggiunge, come specifica l’Inps, un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato. Semplicemente, dispone l’innalzamento dell’indennità al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese (rispetto a quello già previsto dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197, di seguito legge di Bilancio 2023) dei tre spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro.

L’aumento viene riconosciuto a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) del minore. La citata normativa dispone che, per il solo anno 2024, spetta un’indennità all’80% della retribuzione anziché al 60%.

L’elevazione dell’ulteriore mese al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) dell’indennità in questione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.

L’Inps sottolinea anche che l’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. Si precisa che la fruizione “alternata” tra i genitori, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Conseguentemente, entro i limiti massimi di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del D.lgs n. 151/2001 (10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età, il congedo parentale di entrambi i genitori o del cosiddetto “genitore solo” risulta indennizzabile come di seguito:

  • un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
  • un ulteriore mese è indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024), entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
  • sette mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
  • i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U.

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