Ecco come fare a ottenere il risarcimento o la riprotezione del volo in un’altra data secondo la normativa europea
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L’estate degli italiani è stata funestata da cancellazioni, ritardi e cambi di destinazione di voli già da tempo programmati. Secondo i dati raccolti dal Codacons nella settimana dal 29 luglio al 4 agosto in Europa sono partiti una media di 34.203 voli al giorno, di cui solo la metà sarebbe decollata in orario.

I disservizi nel trasporto aereo sembrano essere diventati purtroppo sempre più frequenti. Per chi viaggia spesso può quindi essere molto utile conoscere i propri diritti in caso di ritardo del volo.

La normativa europea (Regolamento CE n. 261/2004) è molto chiara e prevede una serie di tutele ben precise per i passeggeri, sia che si tratti di una vacanza che di un viaggio di lavoro.

Partendo da questo testo di legge, l’Unione Nazionale Consumatori ha elaborato una sintesi dei diritti dei viaggiatori in modo da avere le idee chiare su cosa fare in caso di emergenza.

Tutele diverse a seconda della durata del ritardo

Secondo la normativa europea la compagnia aerea  deve offrire un’assistenza che varia in base alla tratta. In sintesi:

  • tratte brevi fino a 1500 km: per attese di 2 o più ore spettano gratuitamente bevande e snack oltre all’accesso alla posta elettronica o fax e due telefonate;
  • tratte medie tra 1500 e 3500 km: per attese di 3 o più ore spettano gratuitamente bevande e pasti oltre all’accesso alla posta elettronica o fax e due telefonate;
  • tratte lunghe, oltre i 3500 km: per attese di 4 o più ore spettano gratuitamente bevande e pasti oltre all’accesso alla posta elettronica o fax e due telefonate.

A prescindere dalla tratta aerea prenotata, in caso di ritardo superiore alle 5 ore, i viaggiatori hanno diritto di recedere dal volo prenotato. La compagnia aerea è tenuta a rimborsare interamente i costi oppure a trovare una soluzione alternativa utilizzabile dall’utente per raggiungere la sua destinazione. Se ci si trova in un aeroporto di scalo. ad esempio, e non si desidera più prendere il volo in ritardo per la destinazione finale, il vettore aereo è tenuto a offrire il trasferimento gratuito all’aeroporto di partenza.

Cosa fare in caso di partenza rinviata al giorno successivo

Può capitare in caso di ritardo che il vettore non sia in grado di offrire un volo nella stessa giornata: nel caso di partenza rinviata al giorno successivo, al consumatore spetta il pernottamento in hotel a spese della compagnia aerea. Non solo: dovrà essere garantito anche il trasferimento tra l’albergo e l’aeroporto. A tal fine occorre rivolgersi direttamente alla compagnia aerea che dovrà dare conferma al passeggero della stanza e del trasferimento organizzato (in questo caso è opportuno chiedere che venga fornita una comunicazione scritta).

Cosa fare subito in caso di ritardo del volo

È buona regola raccogliere le prove del disservizio subito in modo da poter dimostrare, anche in un secondo momento, qual è stato il disagio subito. Ecco, quindi, una breve lista di cose da fare:

  • Pretendere l’assistenza a terra.
  • Richiedere la riprotezione su altro volo e gli eventuali indennizzi se il ritardo si prolunga.
  • Fare un reclamo scritto: il suggerimento è quello di inviare subito una e-mail alla compagnia nella quale viene presentato il reclamo per il ritardo chiedendo le motivazioni.
  • Conservare scontrini e ricevute relative alle spese sostenute (per esempio dei pasti).

Gli indennizzi che spettano ai viaggiatori 

Il Regolamento (CE) n. 261/2004 non disciplina espressamente gli indennizzi per il caso di ritardo aereo (come avviene invece per i casi di cancellazione e overbooking), tuttavia, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito con una sentenza che, nei casi in cui il ritardo del volo causi al passeggero una perdita di tempo pari o superiore a 3 ore, ovvero nei casi in cui i passeggeri giungano a destinazione con un ritardo di 3 ore o più rispetto all’orario previsto originariamente, è dovuta la compensazione pecuniaria prevista per i casi di cancellazione del volo (sentenza CGUE n. 402 del 19/11/2009).

In caso di ritardo aereo di 3 ore o più, i passeggeri hanno diritto alle seguenti compensazioni:

  • tratte brevi (fino a 1500 chilometri): ti spetta un risarcimento di 250 euro.
  •  tratte medie (fino a 3500 chilometri): ti spetta un risarcimento di 400 euro.
  • tratte lunghe (oltre 3500 chilometri): ti spetta un risarcimento di 600 euro.

Gli importi non dipendono dal prezzo originario del biglietto, ma sono correlati alla lunghezza della tratta aerea. Anche se la compagnia fornisce un voucher per cibo e bevande, questo non fa venir meno il diritto dei viaggiatori a reclamare per intero il risarcimento pecuniario.

Un cosa importante da ricordare, come ribadisce l’Unione Nazionale Consumatori, è che c’è un termine per richiedere queste somme: la richiesta dovrà pervenire alla compagnia entro due anni dal volo.

Per ottenere il risarcimento il volo deve rientrare nell’ambito di applicazione della normativa UE: deve partire oppure atterrare nell’UE e la Compagnia deve avere la propria sede all’interno dell’Unione europea. Non ha invece alcuna importanza l’inserimento o meno del volo all’interno di un pacchetto “tutto compreso”.

Quando non è possibile ottenere il risarcimento

In alcuni casi, la compagnia potrebbe non essere responsabile per il ritardo aereo e quindi non tenuta a erogare alcun risarcimento ai sensi del Regolamento in materia di diritti dei passeggeri del trasporto aereo. Questo vale per le cosiddette “circostanze eccezionali”, tra cui rientrano:

  • chiusure dell’aeroporto o dello spazio aereo;
  • situazioni di instabilità politica;
  • rischi per la sicurezza inevitabili;
  • scioperi non programmati;
  • gravi circostanze metereologiche di maltempo;
  • problemi tecnici dovuti alla presenza di volatili nel motore.

Le condizioni per richiedere un indennizzo

In conclusione, è bene ricordare le condizioni che danno diritto a richiedere un indennizzo:

  • aver effettuato il check-in con puntualità (normalmente entro 45 minuti dalla partenza).
  • Il volo deve essere in partenza dall’UE (qualsiasi compagnia aerea) oppure è diretto nella UE (compagnie aeree con sede nell’UE).

Nel caso di pacchetti turistici conviene sempre rivolgersi direttamente al tour operator che ha organizzato il viaggio.

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