Dallo scorso 10 gennaio è entrata in vigore una nuova normativa sui piani di sostituzione dei contratti di mutuo o altri finanziamenti bancari. Il nuovo articolo 118-bis del Testo Unico Bancario (Tub) disciplina le nuove modalità con cui banche e intermediari finanziari devono agire in caso di modifica dei rapporti contrattuali, allo scopo, in particolare, di disciplinare il cambiamento legato alla possibile variazione, o addirittura uscita, dall’Euribor. Vediamo in cosa consistono le nuove norme.
La comunicazione legata alla “Proposta di modifica unilaterale del contratto” che applica il nuovo articolo 118-bis del Tub, relativa ai così detti “Piani di sostituzione”, dovrebbe essere giunta da banche e intermediari finanziari entro il 10 gennaio a coloro che hanno sottoscritto contratti di mutuo e prestito. Tale norma è in applicazione da un anno esatto (10 gennaio 2024) e stabilisce come gli enti finanziatori devono comportarsi quando avvengano variazioni negli indici di riferimento per il calcolo dei piani di rimborso, a tutela del cliente.
Il motivo è la possibile transizione dall’attuale Euribor ad uno diverso, non più pubblicato con la stessa periodicità o calcolato in modo differente; il cliente deve avere sempre a disposizione le necessarie e trasparenti informazioni su quello che accade al proprio finanziamento.
Ma cosa prevede la nuova norma? Il nuovo articolo del Tub relativo alle variazioni dell’indice di riferimento dei contratti di mutuo e prestito dispone che banche e intermediari finanziari debbano aggiornare costantemente le comunicazioni relative ai piani di sostituzione sul proprio sito internet, comunicando ogni aggiornamento alla clientela. Tale obbligo deve essere adempiuto entro 30 giorni dalla variazione o dalla cessazione dell’indice di riferimento applicato al contratto in essere, e al cliente viene lasciato un tempo di due mesi per recedere, eventualmente, dal contratto, alla luce delle nuove condizioni. In caso di mancato recesso, si intendono recepite le modifiche, altrimenti il contratto si risolve alle precedenti condizioni. Se le modalità prescritte non saranno previste, le modifiche saranno inefficaci.
In caso invece l’indice di riferimento non sia definito, viene applicato il tasso previsto dall’art. 117, comma 7, lett. a), del Tub, ovvero il tasso previsto dall’art. 125-bis, comma 7, lett. a), del Tub per i contratti di credito di cui al Titolo VI, Capo II, del Tub in materia di credito al consumo.
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