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rottamazione quater
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L’approvazione del decreto Milleproroghe 2025 da parte del Senato porta importantissime novità anche in materia fiscale. Nello specifico, un emendamento che fa parte del testo riapre i termini per beneficiare della rottamazione quater. La possibilità spetta a chi aveva aderito ma era caduto dal beneficio per non aver pagato o aver pagato in ritardo una rata. Scopriamo tutti i termini e i dettagli.

Le novità del decreto Milleproroghe 2025 

Un emendamento al decreto Milleproroghe 2025, approvato dal Senato, interviene in materia fiscale, riaprendo i termini aderire alla Rottamazione Quater. La possibilità spetta ai contribuenti decaduti dal beneficio per mancato pagamento o pagamento tardivo di una rata. 

I contribuenti interessati vengono riammessi alla rottamazione presentando una nuova dichiarazione entro il 30 aprile 2025 e versando le somme dovute, con gli interessi del 2% annuo, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure a rate, fino ad un massimo di dieci. Una volta inviata l’istanza, entro il 30 giugno 2025 il contribuente riceverà la comunicazione con l’importo totale dovuto e le scadenze dei pagamenti.

Come funziona la rottamazione quater

La rottamazione quater si riferisce ai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, consente ai contribuenti di versare solo l’importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l’aggio, mentre le multe stradali possono essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.

Chi aderisce alla rottamazione quater può scegliere se versare le somme dovute in un’unica soluzione o seguendo un piano rateale fino a un massimo di 18 rate. Nel secondo caso, dopo la prima rata del 31 ottobre scorso e la prossima di fine novembre, le restanti rate previste dal piano dei pagamenti andranno versate entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024.

Come pagare la rate della rottamazione quater

Una nota diffusa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione ha ricordato le modalità con cui è possibile pagare:

  • direttamente in banca;
  • agli sportelli bancomat (Atm) abilitati ai servizi di pagamento Cbill;
  • con l’internet banking;
  • presso gli uffici postali;
  • presso i tabaccai aderenti a Banca 5 Spa e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;
  • sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
  • con l’App Equiclick tramite la piattaforma pagoPa.

Ovviamente, si può pagare anche direttamente agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate Riscossione dove l’accesso è consentito esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione “Sportello territoriale” oppure tramite il contact center al numero 060101.

È possibile anche richiedere l’attivazione dell’addebito diretto delle rate della definizione agevolata sul conto corrente, oltre che allo sportello, anche dall’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it utilizzando il servizio “Attiva/revoca mandato Sdd piani di Definizione agevolata” nella sezione definizione agevolata. Basta selezionare il piano di definizione agevolata su cui si vuole attivare la domiciliazione bancaria e inserire i dati richiesti.

Alla fine della compilazione, il sistema invia una e-mail di presa in carico all’indirizzo di posta elettronica indicato e successivamente una seconda comunicazione con la conferma dell’attivazione del servizio e l’indicazione della rata che sarà addebitata.

Qualora il contribuente non riceva tale conferma entro 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza della rata il pagamento dovrà essere effettuato mediante le altre modalità previste, mentre l’addebito sul conto, nel caso sia confermata l’attivazione, sarà operativo a partire dalla rata successiva.

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