Cosa dice la legge in merito al pagamento della TARI sui magazzini? Come funziona e quali i casi in cui è prevista l’esenzione.
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La TARI, ossia la tassa sui rifiuti, è uno dei tributi comunali che più interessano imprenditori, agricoltori e proprietari di immobili produttivi. La sua applicazione può variare in base alla destinazione d’uso dei locali, alla loro effettiva utilizzazione e alla produzione di rifiuti. In particolare, quello della TARI sui magazzini è un tema complesso e spesso soggetto a interpretazioni differenti tra i Comuni, oltre che caratterizzato da continui contrasti interpretativi e decisioni giurisprudenziali. Ecco, allora, quando non si paga la TARI sui magazzini e come funziona la tassazione in alcuni casi specifici?

Quando non si paga la TARI su un magazzino?

La TARI, altrimenti nota come tassa sui rifiuti, è stata introdotta con la Legge n. 147/2013. Si tratta di un’imposta comunale, dovuta da chiunque possieda, detenga o utilizzi locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti e il suo scopo è finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento degli stessi. 

Il presupposto impositivo della TARI 2025, che ha portato novità su tariffe, esenzioni e bonus, è legato da una parte all’idoneità all’uso del locale e dall’altra alla potenzialità di produzione dei rifiuti. Partendo da questo presupposto, in linea generale, la TARI non è dovuta quando il locale è oggettivamente non idoneo all’uso e quindi non suscettibile di produrre rifiuti. Nel caso di un magazzino, quindi, la TARI non si paga per i seguenti motivi: 

  • inutilizzo e assenza di utenze attive: scatta l’esenzione della TARI per un magazzino C2, censito cioè in questa categoria catastale, se il locale non ha allacci a luce, acqua o gas e risulta chiaramente in stato di abbandono o inutilizzo;
  • locali inagibili o inabitabili: un magazzino dichiarato inagibile, con apposita certificazione comunale, è escluso dal tributo. 

Ci sono però altri casi in cui non è dovuto il pagamento della TARI e di seguito indichiamo brevemente quali sono.

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TARI e magazzini industriali: cosa dice la Cassazione

Parlando in particolare dei magazzini industriali, da non confondere con gli immobili della categoria catastale D/7, per i quali sono previsti altri requisiti, si è espressa in merito in maniera molto chiara la Suprema Corte. Non si paga la TARI sul magazzino di un’azienda o sull’area scoperta asservita al ciclo produttivo, che generano rifiuti speciali “in via continuativa e prevalente”

Questo è quanto ribadito di recente dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza 1 maggio 2025 n. 11476, nella quale viene stabilito che nel caso di imprese che producono rifiuti speciali, l’esenzione è riconosciuta anche al magazzino, a patto che siano rispettati dei criteri stringenti. 

Il magazzino deve essere funzionale, cioè deve servire direttamente le esigenze dello stabilimento e deve essere dedicato esclusivamente alle attività produttive, senza essere utilizzato per altri scopi. L’area in questione deve poi generare in modo continuativo e prevalente rifiuti speciali, rispetto a quelli di tipo urbano.

La Corte di Cassazione ha altresì chiarito che spetta al contribuente l’onere della prova relativa al rispetto dei requisiti richiesti per l’esenzione dalla TARI, rimarcando al contempo che questa agevolazione è riconosciuta solo per la parte variabile, mentre la parte fissa deve essere pagata in ogni caso dall’azienda

TARI: si paga per i magazzini agricoli?

Un altro tema molto dibattuto riguarda i magazzini agricoli, per i quali la normativa prevede un trattamento particolare. La TARI si paga solo se il locale produce rifiuti urbani, mentre è esclusa se il magazzino è utilizzato esclusivamente per attività agricole e produce rifiuti speciali o organici di tipo agricolo.

In pratica, se il magazzino agricolo serve solo a stoccare attrezzi o prodotti agricoli e non genera rifiuti urbani, è esente dalla TARI, mentre il tributo è dovuto se sono generati rifiuti ordinari, quali ad esempio carta, plastica da imballaggi domestici e rifiuti comuni. 

TARI: magazzino C/2 senza utenze

Il magazzino rientra nella categoria catastale C/2 e quando è privo di utenze, oltre che essere vuoto e non utilizzato, non è soggetto al pagamento della TARI. Quando un magazzino C/2 non dispone quindi di utenze attive, si può richiedere l’esenzione o la sospensione dell’imposta. 

C’è da dire però che l’assenza di utenze non è sufficiente da sola a giustificare l’esclusione dalla TARI, visto che è necessario dimostrare anche la mancanza di utilizzo effettivo, ad esempio con fotografie o verbali che attestino lo stato di chiusura o inutilizzo, con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e con eventuali comunicazioni al Comune o all’Agenzia delle Entrate.

Il calcolo della TARI per i capannoni industriali

Come avviene nel caso degli altri immobili soggetti al pagamento del tributo, per calcolare la TARI relativa ai capannoni industriali bisogna fare riferimento a due componenti: la quota fissa, determinata in base ai metri quadrati del locale e alla tariffa stabilita dal Comune, e la quota variabile, legata alla quantità di rifiuti potenzialmente prodotti in base alla tipologia di attività.

La superficie imponibile è quella calpestabile dei locali e delle aree scoperte operative. Ad esempio, un capannone di 2.000 m², di cui 1500 destinati alla produzione e 500 a magazzino, potrebbe pagare la TARI solo sulla parte relativa a uffici, aree comuni e magazzini con rifiuti urbani, se i 1500 m² produttivi sono esclusi in quanto generano rifiuti speciali. 

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Quando si paga la TARI per le aziende?

Tutte le aziende che dispongono di locali o aree operative, a prescindere dalla loro forma giuridica, sono tenute al pagamento della TARI. La tassa si applica alle aree dove si producono rifiuti urbani o assimilabili, non a quelle dove si generano esclusivamente rifiuti speciali, poiché lo smaltimento e la gestione di tali scarti sono a loro completo carico.

Le imprese che producono rifiuti urbani, ma scelgono di affidarne il recupero a operatori privati, possono beneficiare di una riduzione della parte variabile della TARI, a patto di dimostrare la gestione autonoma dei rifiuti, presentando documentazione idonea, come contratti con soggetti autorizzati e registri di smaltimento aggiornati.

Quando va in prescrizione la TARI non pagata?

A volte può capitare di non pagare la TARI non solo perché si beneficia di un’esenzione o di una riduzione della stessa, ma in quanto potrebbe subentrare la prescrizione, che solleva di fatto il contribuente dall’obbligo del versamento. 

La prescrizione della TARI è di 5 anni, come stabilito dall’art. 1, comma 161 della Legge 296/2006 e ciò significa che il Comune non può più richiedere il pagamento una volta trascorsi cinque anni a partire dall’1 gennaio successivo a quello in cui la tassa era dovuta, salvo che non siano intervenuti atti interruttivi, quali ad esempio notifiche, solleciti e cartelle.

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