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Nuove tutele per tutti i cittadini europei che prenotano un pacchietto vacanze. Dopo l’entrata in vigore, dal 1 luglio 2018, della direttiva Ue 2015/2302, recepita in Italia dallo scorso maggio, la tutela dei pacchetti vacanza che già da una ventina d’anni esiste, riservata però alle soluzioni di viaggio preconfezionate e non personalizzabili, è stata estesa anche alle prenotazioni composte di più moduli, effettuate on line e presso diversi operatori. In caso di problemi, quindi, i vacanzieri dell’Unione Europea potranno appellarsi ad una serie di diritti presso soggetti ben individuati. L’Ue ha calcolato che il costo medio dei disservizi per un pacchetto vacanze online è di 600 euro a consumatore, a fronte di 200 euro per i pacchetti vacanze venduti attraverso canali tradizionali.

Prenotazione vacanze online e offline: la direttiva europea

La nuova norma riguarda nel dettaglio:

  • i pacchetti preconfezionati in cui l’operatore turistico si occupi della prenotazione di almeno due servizi;
  • i pacchetti personalizzati, in cui è il cliente, con il supporto di un’agenzia on line o fisica, a comporre il proprio pacchetto vacanza;
  • i pacchetti composti, in cui un unico operatore, con transazioni diverse, vende separatamente i servizi che compongono la vacanza.

I diritti dei vacanzieri

Nella direttiva europea sono elencati, tra gli altri, i seguenti diritti:

  • eventuali variazioni di prezzo tra il momento della prenotazione e quello del pagamento (dovuti magari a oscillazioni di tasso di cambio o di accise sul carburante) non devono superare il 10%;
  • l’azienda deve indicare chiaramente se offre un pacchetto di servizi o meno, e quali siano le tutele previste;
  • in caso di disservizi, responsabile è chi organizza la vacanza, anche in caso di servizi acquistati indirettamente, quindi in caso non sia il tour operator ad erogare direttamente il servizio. Suo anche l’onere di gestire gli eventuali reclami, denunce, risarcimenti;
  • Il cliente ha diritto all’annullamento del pacchetto, senza penali se non in alcuni casi un indennizzo all’azienda organizzatrice, in caso di rinuncia per cause di forza maggiore;
  • In caso di fallimento del tour operator il cliente ha diritto a rimborso e, eventualmente, ad avere la possibilità di tornare a casa senza altre spese.

 


 

 

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