Per l’appaltatore, qualora emergano gravi difetti dell’opera, non c’è solo la responsabilità in caso di nuove costruzioni, ma anche per le opere di ristrutturazione edilizia. A chiarirlo le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 7756 del 27 marzo 2017.
Nel dettaglio, è stato chiarito che l’articolo 1669 del codice civile, relativo alla responsabilità aggravata dell’appaltatore per i gravi difetti dell'opera, è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e non solo alle nuove costruzioni.
La Cassazione ha precisato che l’art. 1669 del codice civile è applicabile anche agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo.
per commentare devi effettuare il login con il tuo account