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Ristrutturazione edilizia, l’appaltatore è responsabile per gravi difetti dell’opera
GTRES

Per l’appaltatore, qualora emergano gravi difetti dell’opera, non c’è solo la responsabilità in caso di nuove costruzioni, ma anche per le opere di ristrutturazione edilizia. A chiarirlo le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 7756 del 27 marzo 2017.

Nel dettaglio, è stato chiarito che l’articolo 1669 del codice civile, relativo alla responsabilità aggravata dell’appaltatore per i gravi difetti dell'opera, è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e non solo alle nuove costruzioni.

La Cassazione ha precisato che l’art. 1669 del codice civile è applicabile anche agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo.

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