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Ferie portiere di condominio, quando sono possibili
GTRES

Con l’arrivo dei mesi estivi più caldi, quelli durante i quali in genere le città si svuotano, ci si può domandare se il portiere di un condominio può prendere le ferie proprio in questo periodo. Vediamo a tal proposito cosa è previsto.

Secondo quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro (Ccnl) dei Proprietari di fabbricati, il portiere del condominio non può andare in ferie dal 1° luglio al 31 agosto e dal 20 dicembre al 10 gennaio, come chiarito anche dalla sentenza dell’11 novembre 2012 del Tribunale di Roma. Ciò non toglie però che il portiere non abbia diritto al riposo settimanale e annuale, come previsto anche dalla Costituzione.

I portieri hanno diritto ogni anno a 26 giorni di ferie, calcolati escludendo le domeniche, le festività nazionali, quelle infrasettimanali, quelle del Santo Patrono. Lo stipendio per i giorni di ferie è lo stesso di quello che viene percepito durante il servizio e non subisce diminuzioni. Il portiere non può accumulare i giorni di ferie relativi a più anni e usarli tutti in una volta.

La scelta dei giorni di ferie spetta per metà al portiere e per l’altra metà al condominio. Il portiere ha quindi la possibilità di individuare 13 giorni dell’anno (su un totale di 26) in cui assentarsi dal lavoro.

Questi giorni non possono essere quelli che vanno dal 1° luglio al 31 agosto e dal 20 dicembre al 10 gennaio. Questo perché per ragioni di sicurezza dello stabile, nei periodi in cui molti inquilini partono lasciando il proprio appartamento incustodito, il portiere non può andare in vacanza.

Sentita l’assemblea, l’amministratore di condominio può però accordare al portiere uno o più giorni di ferie a ridosso dei suddetti periodi tra luglio e agosto e tra dicembre e gennaio. Tale concessione non può diventare “consuetudine”, di conseguenza non fa acquisire al portiere un diritto di esigerla anche per il futuro.

Nel momento in cui il portiere decide il periodo di ferie, deve comunicarlo al condominio per iscritto almeno tre mesi prima dall’inizio dei giorni di ferie richiesti.

Se il portiere chiede le ferie nel periodo che va dal 1° luglio al 31 agosto o dal 20 dicembre al 10 gennaio, l’amministratore può rigettare la richiesta anche senza sentire prima l’assemblea. Nel caso in cui il portiere dovesse assentarsi dal lavoro nei suddetti periodi senza autorizzazione dell’assemblea il suo comportamento potrebbe dar luogo a licenziamento.

Quello alle ferie è un diritto non disponibile, questo vuol dire che il portiere non può rinunciare ai giorni di riposo e il condominio non può barattare tutto o parte del diritto alle ferie del portiere con una maggiore retribuzione.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetterà un’indennità pari alla retribuzione globale di fatto dovuta per le giornate di ferie non ancora godute e maturate fino alla data della cessazione stessa.

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