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Sismabonus: i chiarimenti delle Entrate su rate, interventi e limite di spesa
GTRES

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al sismabonus. In particolare, ha evidenziato che “il contribuente se intende avvalersi della maggiore detrazione del 70 (o dell’80) per cento dovrà necessariamente ripartire la detrazione in 5 rate”. Ma vediamo cos'altro è stato precisato.

L’ipotesi è quella in cui su uno stesso immobile, oltre all’adozione di misure antisismiche, vengano realizzati anche lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria, nonché di riqualificazione energetica.

L’interpellante ha posto tre quesiti. Ha domandato se il sismabonus del 70 o 80 per cento deve essere necessariamente ripartito in cinque quote annuali o, a scelta del contribuente, può essere fruito nel termine di dieci anni previsto per la detrazione relativa agli interventi di recupero edilizio; ha poi chiesto se anche per il sismabonus vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore a esso collegati o correlati; e infine ha chiesto qual è il limite di spesa agevolabile.

In merito al primo quesito, l’Agenzia delle Entrate ha risposto che “la norma non prevede la possibilità di scegliere il numero di rate in cui fruire del beneficio e, pertanto, il contribuente se intende avvalersi della maggiore detrazione del 70 (o dell’80) per cento dovrà necessariamente ripartire la detrazione in 5 rate”. Aggiungendo: “Resta ferma la possibilità di avvalersi dell’agevolazione ai sensi dell’art. 16-bis, lett. i) del TUIR, fruendo della detrazione del 50 per cento della spesa da ripartire in 10 rate di pari importo”.

In merito al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “anche per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche” può valere “il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati. La detrazione prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata, ad esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell’opera (cfr. circ. n. 7 del 2017)”.

In merito al terzo quesito, infine, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che “per gli interventi di cui all'art. 16-bis del TUIR il limite di spesa agevolabile, attualmente stabilito in euro 96.000 annuali, è unico in quanto riferito all’immobile. Ciò posto, interventi di consolidamento antisismico per i quali è possibile fruire della detrazione in cinque anni e, eventualmente, nella maggior misura del 70 o dell’80 per cento, ai sensi dell’art. 16 del DL n. 63 del 2013, non possono fruire di un autonomo limite di spesa in quanto tale norma non individua una nuova categoria di interventi agevolabili ma rinvia alla lett. i) del citato art. 16-bisdel TUIR”.

E ancora: “Si ricorda che nell’ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione, occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. Si ha, quindi, diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell’anno di sostenimento non ha superato il limite complessivo. Questo ulteriore vincolo non si applica se in anni successivi sono effettuati interventi autonomamente certificati dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente, ossia non di mera prosecuzione di quelli iniziati in anni precedenti (cfr. circ. n. 7 del 2017)”.

Concludendo: “Nel predetto limite di spesa non sono compresi, invece, gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1 della Legge 296 del 2006, comma 344 (riqualificazione globale dell’edificio) o, in alternativa, di cui ai commi 345 (interventi su strutture opache e infissi) e 347 (sostituzione impianti termici), per i quali l’istante potrà beneficiare della detrazione del 65 per cento nei limiti specificatamente previsti dalle norme di riferimento”.

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