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Bonus prima casa, si calcola anche il ripostiglio non abitabile
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Ai fini del conteggio della superficie utile per il conferimento del beneficio prima casa il requisito dell’abitabilità non conta. A sottolinearlo la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 4 dicembre 2017, n. 28932, con la quale ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

La Corte di Cassazione ha ricordato che sono riconosciute abitazioni “di lusso” le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a 240 mq., con la sola esclusione di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchine.

La Commissione Tributaria Regionale si era espressa sostenendo che, ai fini del conteggio avessero rilevanza unicamente i locali aventi il requisito dell’abitabilità; per questo motivo, il ripostiglio – non abitabile – era stato escluso dal conto della metratura.

Ma la Corte di Cassazione si è espressa diversamente e ha sottolineato che tutti i vani dell’abitazione, ancorché privi dell’abitabilità, devono essere computati nel conteggio: il principio dell’abitabilità, infatti, non compare del D.M. 2 agosto 1969.

E’ stato poi evidenziato che, in tema di imposta di registro, per le abitazioni di lusso, le previsioni in merito a benefici non sono passibili di interpretazione analogica e, quindi, le agevolazioni non possono essere concesse se non sono espressamente previste. Accogliendo il ricorso delle Entrate, la Corte ha rinviato alla CTR, in diversa composizione.

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