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Pignoramento della casa per cartelle esattoriali non pagate, quando è possibile
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Nel caso in cui un contribuente non paghi un debito per cartelle esattoriali scadute, per recuperare il credito l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può pignorarne la casa. Ma, per essere iscritta e per essere valida, l’ipoteca deve soddisfare una serie di condizioni. A sottolinearlo la stessa Cassazione con una serie di sentenze. Vediamo, dunque, come funziona l’ipoteca sulla casa per cartelle non pagate e quando dall’ipoteca si può passare al pignoramento.

Innanzitutto, non sempre l’ipoteca comporta il pignoramento. L’ipoteca è una garanzia a favore del creditore, il pignoramento è la procedura coordinata dal giudice del tribunale volta a vendere l’immobile tramite offerte di privati.

L’ipoteca può essere iscritta solo se il debito per cartelle scadute ha raggiunto almeno 20.000 euro. Per i debiti inferiori, l’Agente della Riscossione deve agire in diverso modo. La prima casa non può essere pignorata, ma può essere ipotecata sempre che il debito raggiunga almeno i 20.000 euro.

Per iscrivere l’ipoteca sulla casa l’Agenzia Entrate-Riscossione deve rispettare dei termini minimi e termini massimi. Per quanto riguarda il termine minimo, l’ipoteca non può mai essere iscritta prima di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Per quanto riguarda il termine massimo, secondo la sentenza n. 4587/17 della Cassazione, se la cartella è stata notificata da oltre un anno, prima dell’ipoteca è necessario notificare anche una “intimazione di pagamento”. Senza di questa, l’ipoteca è nulla. L’intimazione di pagamento “scade” dopo 180 giorni; dopodiché è necessario notificarne una successiva e così via.

In generale, la legge stabilisce che nessun pignoramento dell’esattore può essere avviato dopo un anno dalla notifica della cartella di pagamento, salvo che arrivi la notifica dell’intimazione di pagamento. L’importanza della pronuncia della Suprema Corte in commento sta nel fatto di aver esteso questo principio anche all’ipoteca. Dunque, dopo un anno dalla notifica della cartella non si può subire l’ipoteca.

Con la sentenza n. 28989/17 la Cassazione ha poi ricordato che trenta giorni prima dell’iscrizione dell’ipoteca deve essere inviato al contribuente un preavviso di ipoteca per dargli il tempo di pagare, presentare contestazioni o chiedere un’eventuale rateazione del debito (la quale impedisce l’iscrizione dell’ipoteca).

Per quanto riguarda il pignoramento, non è possibile avviarlo se non sono decorsi almeno 6 mesi dall’iscrizione dell’ipoteca sulla casa. In questi sei mesi il contribuente deve avere la possibilità di pagare o rateizzare il debito. In questa fase, la richiesta di rateazione blocca il pignoramento, ma non cancella l’ipoteca che resta fino all’ultima data.

Per avviare il pignoramento è necessario che il debito maturato dal contribuente sia almeno pari a 120.000 euro; sotto i 120.000 euro e fino a 20.000 euro è possibile solo mantenere l’ipoteca. Sotto 20.000 euro invece non è possibile neanche l’ipoteca.

Non è possibile avviare il pignoramento se il contribuente ha un solo immobile di proprietà, a condizione che questo sia accatastato a civile abitazione, non nelle categorie degli immobili di lusso ossia A/8 e A/9 e sia luogo di residenza del contribuente. Se l’unico immobile non ha una delle predette condizioni è pignorabile.

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