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Spese acquisto e mantenimento casa, serve la prova documentata dell’aiuto del genitore
GTRES

Attenzione alle spese effettuate per l’acquisto e il mantenimento della casa, in particolar modo se ad aiutare è un genitore. Con l’ordinanza n. 149 del 7 gennaio 2019 la Corte di Cassazione ha stabilito che è necessaria la prova documentata relativa alla capacità reddituale anche in merito alle spese di mantenimento dell’immobile, non risultando sufficiente la sommaria affermazione che le spese sono state sostenute per intero dal genitore, seppur comproprietario e convivente, trattandosi di giustificazione troppo generica e non documentabile.

La vicenda

L’Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente a cui è stato rideterminato in via sintetica il reddito imponibile relativo al 2008, in quanto la capacità reddituale manifestata dal soggetto si è rivelata incoerente rispetto all’ammontare degli esborsi effettuati ai fini dell’acquisto e del mantenimento dell’abitazione principale.

Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento, la Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso, mentre i giudici di secondo grado hanno accolto l’appello del contribuente.

Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale, l’Agenzia delle Entrate ha adito la Corte di Cassazione, denunciando – ai sensi dell’articolo 360 cpc, n. 3 – violazione e falsa applicazione del Dpr 600/1973, articolo 38, e dell’articolo 2697 cc. L’Amministrazione ha eccepito come l’accensione di un mutuo/finanziamento non poteva essere addotto a giustificazione della capacità contributiva e che l’affermazione circa il mantenimento dell’abitazione principale da parte della madre non era stata accompagnata dalla verifica della sussistenza di adeguati redditi in capo a quest’ultima. Il contribuente ha quindi presentato un controricorso.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha accolto la tesi dell’Amministrazione finanziaria perché in linea con il dettato normativo (Dpr 600/1973, articolo 38, comma 6) e anche con il proprio orientamento prevalente circa il perimetro della prova contraria a carico del contribuente (cfr sentenza 8995/2014), secondo cui l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito accertato deriva, in tutto o in parte, da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta.

Secondo quanto sottolineato dai giudici di legittimità, la disposizione normativa in esame richiede “qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte)”. Lo specifico riferimento alla prova documentata dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso è finalizzata ad ancorare a fatti oggettivi (sia dal punto di vista quantitativo che temporale) la disponibilità degli stessi al fine di ricondurre la maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico proprio a questi ulteriori redditi.

In tal modo, viene escluso, quindi, che i suddetti redditi siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico (ad esempio, un ulteriore investimento finanziario) poiché, in questo caso, essi non potrebbero giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato (Cassazione n. 7389/2018 e 1510/2017).

La Corte di Cassazione ha poi precisato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, laddove l’ufficio determini sinteticamente il reddito del contribuente in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali e il contribuente giustifichi questa spesa con l’accensione di un mutuo ultrannuale, il mutuo stesso non esclude, ma diluisce la capacità contributiva (Cassazione n. 4797/2017). Nella fattispecie in esame, le spese contestate riguardavano sia l’acquisto dell’abitazione che il mantenimento dello stesso immobile.

In merito all’investimento immobiliare, i giudici hanno ritenuto ragionevole ritenere che l’accensione di un prestito bancario, documentato dal contribuente, costituisca una prova idonea della provenienza non reddituale della provvista. Secondo la Corte, è sufficiente la prova della sussistenza del mutuo, senza che occorra la dimostrazione delle motivazioni dell’erogazione e delle garanzie che la supportano.

Diversamente, non può reputarsi sufficiente la prova per quanto riguarda le spese per il mantenimento dell’appartamento. In merito a queste ultime, che il contribuente ha giustificato attribuendone il sostenimento integrale alla madre, i giudici hanno ritenuto questa spiegazione troppo generica e non documentabile.

Secondo quanto spiegato dai giudici, la Commissione tributaria regionale si è limitata erroneamente a presumere che “le spese occorrenti per il mantenimento dell’appartamento di 110 mq., di cui era proprietario al 50% unitamente alla madre con lui convivente, fossero da questa sostenute anche per la quota a lui spettante”, senza alcuna precisazione, nemmeno in merito alla continuità del possesso dei redditi nel tempo.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato ritenuto meritevole di accoglimento, la sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e il giudizio rinviato alla stessa Ctr, in diversa composizione, affinché si attenga ai principi enunciati dalla Corte e si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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