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Comunicazione Enea, nelle Faq le risposte sulla detrazione per il risparmio energetico
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Sul portale acs.enea.it, dedicato alla comunicazione Enea 2019 relativa agli interventi di ristrutturazione ed ecobonus che implicano un risparmio energetico, è possibile trovare le risposte alle domande più frequenti.

Tra le risposte offerte viene chiarito che per fruire delle detrazioni fiscali dell’ecobonus (ex legge 296/2006, detrazioni del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) non occorre inviare alcuna comunicazione preventiva. La normativa vigente impone solamente che entro 90 giorni solari dal termine dei lavori debbano essere trasmessi all’Enea, per via telematica tramite l’applicativo relativo all’anno in cui sono terminati i lavori i dati indicati nella e scheda descrittiva degli interventi realizzati. Effettuata la trasmissione, in automatico ritorna al mittente una ricevuta informatica con il CPID (Codice Personale Identificativo). Le stampe di questa ricevuta e della scheda descrittiva, anch’essa con il CPID stampato su ogni pagina, costituiscono prova dell’avvenuto invio. Non sono previsti altri riscontri da parte di Enea, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Non vanno inviati documenti quali asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, planimetrie, documentazione varia, ecc. che invece devono essere conservati a cura dell'utente ed esibiti in caso di eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate o in caso dei controlli a campione ai sensi del DM 11/05/2018. Inoltre, è facoltà dell’Agenzia delle Entrate richiedere l’esibizione dell’originale della scheda descrittiva, debitamente firmata. Di conseguenza, si consiglia all’utente di stampare la scheda descrittiva e conservarla per futuri possibili controlli.

E ancora, rispondendo alla domanda: “La fine dei lavori da cui decorre il termine per la presentazione della domanda all’Enea è da intendersi dalla chiusura del cantiere o dalla data di emissione della fattura?”. Viene chiarito che all’Enea non va inviata una domanda bensì vanno trasmessi i dati dell’intervento attraverso l’apposito sito web. La risoluzione 244/E del 2007 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che la decorrenza dei termini per l’invio della documentazione parte dal giorno del “collaudo” finale dei lavori. Tale collaudo può essere eseguito anche dalla ditta che ha eseguito i lavori (per esempio vale come verbale di collaudo la dichiarazione di conformità resa ai sensi del DM  37/08 per gli interventi sugli impianti o altra documentazione redatta appositamente).

In merito poi alla documentazione da inviare in caso di sostituzione delle finestre, viene chiarito che in caso di sostituzione degli infissi, nel caso di singole unità immobiliari o con destinazione d’uso diversa da quella residenziale (aziende, uffici, attività commerciali e produttive) purché univocamente definite come singola unità, per poter usufruire dell’ecobonus occorrono solo due documenti:

  • Documento da conservare: relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico abilitato oppure la certificazione del produttore dei serramenti; entrambi i documenti devono contenere i valori dalla trasmittanza termica dei vecchi e dei nuovi infissi e la verifica che i valori delle trasmittanze termiche (U) dei nuovi infissi siano inferiori a quelli riportati nella tabella 2 dell’allegato B al DM 11 marzo 2008 come modificato dal DM 26 gennaio 2010.
  • Documento da compilare a video (scheda descrittiva), a cura dell’utente finale anche senza l’ausilio del tecnico, da inviare all’Enea via web.

In tutti gli altri casi (lavori in parti comuni condominiali, aziendali, ecc.) occorre sempre la relazione tecnica asseverata e la redazione dell’attestato/i di Prestazione energetica che devono essere inviati all’Enea.

Le persiane e gli scuri, e in generale tutte le chiusure oscuranti, possono essere ammesse a detrazione insieme ai serramenti solo se la loro installazione è contemporanea alla sostituzione dei serramenti. Infine, si fa presente che l’art.3 comma 1 del DM “Requisiti Minimi” stabilisce che per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme UNI TS 11300. La norma UNI TS 11300-1, a sua volta (punto 11.1.2.1) precisa come il   contributo delle chiusure oscuranti (scuri, persiane, tapparelle, ecc.) possa essere considerato nel calcolo della trasmittanza delle finestre comprensive di infissi.

Tutte le risposte alle domande più frequenti sono disponibili sul portale acs.enea.it, nella sezione dedicata alle Faq.

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