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Separazione e assegnazione della casa coniugale GTRES

Cosa succede alla casa in caso di divorzio o separazione se ci sono figli?

Secondo la guida Soldi&Divorzi de Il Sole 24 Ore, il punto di partenza è l’articolo 42 della Costituzione, ovvero quello relativo alla proprietà privata, da subordinare però al diritto dei figli (maggiorenni o minorenni) non economicamente autosufficienti. Che diventa il primo criterio per l’assegnazione della casa coniugale in caso di divorzio o anche di separazione, anche in caso di convivenza more uxorio o unione civile.

Se non ci sono figli da mantenere,  la casa resta di proprietà di chi l’ha acquistata (uno solo o entrambi gli ex coniugi, anche a seconda del regime di separazione o comunione dei beni).

Il giudice tiene poi conto del valore della casa nel determinare l’eventuale assegno di mantenimento, considerando un ipotetico valore del canone di locazione dell’immobile assegnato.

Se la casa non fosse di proprietà ma in affitto, il coniuge assegnatario ha il diritto di subentrare al contratto fino alla sua naturale scadenza (anche in questo caso la necessità di pagare un canone viene conteggiata per determinare il valore dell’assegno di mantenimento).

Se la coppia conviveva con i figli in un immobile dato in comodato d’uso dai parenti di uno dei coniugi, invece, va chiarito se il comodante possa chiedere la restituzione del proprio immobile in caso di separazione della coppia. Recenti pronunce della Cassazione hanno stabilito che l’assegnazione dell’immobile a uno dei due ex coniugi non muta lo stato di comodato d’uso né questo può essere risolto dalla volontà del comodante. Quindi non si può richiedere che l’immobile sia liberato finchè le esigenze abitative familiari non sono terminate, se non in caso di bisogno urgente e imprevedibile da parte del comodante.

L’assegnazione dell’immobile comprende anche pertinenze (box, garage, cantine ecc), arredamento ed elettrodomestici di rilevanza pratica per la vita di chi rimane, ed ogni cosa non appartenga personalmente al coniuge escluso dall’abitazione.

L’assegnazione della casa si può revocare se cessano i presupposti, quindi se i figli trovano nuova sistemazione o se sopravviene la necessità di un cambio casa.

La casa può essere assegnata anche solo parzialmente se il coniuge potenzialmente escluso vanta diritti di proprietà o altro diritto reale sull’immobile, in presenza di accordo consensuale e se i diritti dei figli e dell’altro coniuge non vengono violati. Ovviamente a condizione che l’immobile consenta una divisione degli spazi e che la coabitazione non risulti dannosa per i figli.

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