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L’ordinanza n. 14114 della Cassazione
Cosa dice l’ordinanza n. 14114 della Cassazione GTRES

Con l’ordinanza n. 14114, la Cassazione è intervenuta sul tema relativo alle agevolazioni prima casa e al trasferimento della residenza successivo a quanto stabilito dalla legge.

Nel dettaglio, con l’ordinanza n. 14114 del 23 maggio 2019, la Corte di cassazione ha stabilito che il termine di 18 mesi, concesso al contribuente per spostare la residenza nel Comune in cui si trova il fabbricato acquistato con le agevolazioni prima casa, deve essere rispettato anche se l’acquisto riguarda un’abitazione in corso di costruzione.

La vicenda riguarda l’acquisto di un’abitazione in corso di costruzione. Al momento dell’atto, il contribuente aveva reso la dichiarazione relativa all’obbligo di trasferire la residenza, entro 18 mesi a partire dalla data della stipula dell’atto, nel Comune in cui si trovava l’immobile in costruzione. Ma, a causa del protrarsi dei lavori per l’ultimazione dell’immobile, il contribuente aveva trasferito la residenza nel Comune interessato oltre 18 mesi dalla data di stipula.

L’Agenzia delle Entrate ha così emesso un avviso di liquidazione al fine di revocare le agevolazioni e quindi recuperare l’Iva con l’aliquota ordinaria (10%) in luogo di quella agevolata (4%), applicata al momento della vendita.

La tesi del contribuente è stata accolta sia in primo che in secondo grado, soprattutto in considerazione del fatto che l’acquisto riguardava un fabbricato in corso di costruzione e il contribuente aveva comunque trasferito la residenza nel Comune entro 18 mesi dalla data in cui l’immobile era divenuto abitabile.

Ma, in sede di ricorso per cassazione, l’amministrazione finanziaria ha evidenziato che la norma che consente di beneficiare dell’agevolazione prima casa anche nel caso in cui il contribuente non sia residente nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato prevede un termine di 18 mesi decorrente dalla data di acquisto, senza distinguere a seconda che il fabbricato sia già esistente oppure sia in fase di costruzione.

I giudici hanno rilevato che, qualora il contribuente non trasferisca la residenza nei 18 mesi, la decadenza può essere evitata soltanto se tale circostanza sia stata determinata da cause di forza maggiore. La Suprema Corte ha ritenuto che il prolungarsi dei lavori per l’ultimazione del fabbricato non costituisce un evento imprevedibile e, quindi, è stata ritenuta legittima la decadenza dalle agevolazioni prima casa.

Secondo quanto evidenziato dalla Cassazione, la realizzazione dell’impegno di trasferire la residenza rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento dell’agevolazione e configura un vero e proprio obbligo del contribuente nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Tale obbligo va rispettato anche in caso di acquisto di abitazioni in corso di costruzione, tenuto conto anche del congruo margine di tempo concesso dal legislatore ai fini del trasferimento della residenza.

E’ poi da sottolineare che secondo quanto disposto, il contribuente deve spostare la residenza nel Comune in cui si trova il fabbricato acquistato in forma agevolata, non è necessario che la residenza sia spostata presso l’abitazione acquistata. Di conseguenza, eventuali cause di forza maggiore, avrebbero avuto rilievo soltanto se avessero impedito il trasferimento della residenza nell’intero Comune di riferimento.

Si ricorda che, secondo quanto disposto, per quanto riguarda l’ubicazione del fabbricato per il quale si intende beneficiare delle agevolazioni prima casa, è necessario che l’immobile sia situato, alternativamente:

  • nel territorio del Comune in cui l’acquirente è già residente al momento dell’acquisto;
  • nel territorio del Comune in cui l’acquirente stabilisca la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto;
  • nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività;
  • nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il datore di lavoro, da cui dipende l’acquirente trasferito all’estero per ragioni di lavoro;
  • nel territorio dello Stato italiano, qualora l’acquirente sia un cittadino italiano emigrato all’estero.

Se il contribuente non è già residente nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato, il legislatore ha previsto espressamente che:

  • il termine di 18 mesi per spostare la residenza in tale Comune decorre dalla data dell’acquisto (e, quindi, non rileva la data di registrazione dell’atto);
  • la dichiarazione di voler stabilire la residenza in tale Comune deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto.
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