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Acquisto prima casa da costruttore, i termini per il trasferimento della residenza
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Quando si parla di acquisto della prima casa dal costruttore, il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza decorre dalla data del rogito, mentre il termine di 3 anni per liquidare una maggiore imposta che disconosca le agevolazioni decorre dalla fine dei lavori. A stabilirlo la Sezione V della Cassazione nell’ordinanza n. 32121/2018.

Trasferimento residenza prima casa

L’ordinanza ha ribadito che il termine di 18 mesi concesso al contribuente per il trasferimento della residenza decorre dalla data del rogito. Tale termine si fonda su due considerazioni tratte da alcune decisioni della stessa Cassazione: sentenze n. 7067/2014, n. 20042/2015 e n. 14399/2013.

Innanzitutto, non vi sarebbe motivo per differenziare la situazione di chi compra una casa già ultimata rispetto a chi compra una casa in corso di costruzione.

Non è poi configurabile un’ipotesi di forza maggiore tale da esimere il contribuente dall’obbligo di adempiere la sua promessa di trasferire la residenza. Questo perché per non perdere il riconoscimento all’agevolazione è sufficiente che la residenza sia trasferita nel termine di 18 mesi nel Comune in cui è ubicato l’immobile e non necessariamente nell’abitazione acquistata; ne consegue che, ai fini della configurabilità della forza maggiore, possono assumere rilevanza solo fatti che abbiano impedito il trasferimento della residenza nel Comune.

Decadenza potestà impositiva

La Cassazione ha inoltre precisato che il termine triennale di decadenza dalla potestà impositiva, così come previsto dall’articolo 76, comma 2, del Dpr n. 131 del 1986, inizierà a decorrere non dalla stipula del rogito, ma dal momento in cui l’immobile in costruzione è stato completato e risulta così consentito all’amministrazione finanziaria accertare l’esatta natura del bene edificato.

In particolare, il maggior termine consente di verificare se si tratta o meno di abitazione di lusso, assoggettabile, quindi, all’aliquota dell’Iva ordinaria e non a quella agevolata accordata per la prima casa. I Supremi giudici non si sono pronunciati sul termine – non previsto da alcuna norma – entro cui i lavori vadano ultimati. Invece, con la circolare n. 38/2005, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il termine per completare i lavori sia di 3 anni.

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