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I chiarimenti nella risposta all’interpello n. 282
I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 282 GTRES

Attenzione al bonus ristrutturazione con la casa in affitto. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione si perde nel caso in cui l’erede affitti l’abitazione anche solo per un breve periodo nel corso dell’anno.

In particolare, nella risposta all’interpello n. 282, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che l’articolo 16-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR) prevede la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Spiegando poi che il medesimo articolo, al secondo periodo del comma 8, prevede che “in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.

Ma attenzione, al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 27 aprile 2018, n. 7/E, ha ribadito che “in caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile”, precisando che “se l’immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne può disporre”.

La medesima circolare ha poi confermato le indicazioni già fornite con precedenti documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, in particolare precisando che la condizione della “detenzione materiale e diretta del bene”:

sussiste qualora l’erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale (circolare n. 24/E del 10 giugno 2004, paragrafo 1.1);

deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale l’erede intenda fruire delle residue rate di detrazione. Pertanto, qualora l’erede decida di locare o concedere in comodato l’immobile, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato (circolare 17/E del 24 aprile 2015, paragrafo 3.3).

Nella risposta all’interpello n. 282, l’Agenzia delle Entrate ha quindi chiarito che sulla base della richiamata disposizione nonché dei principi espressi con la citata circolare, si ritiene che per fruire del beneficio fiscale sia necessario che l’erede abbia la detenzione materiale e diretta dell’immobile agevolato per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento.

Ne consegue che in tutti i casi in cui l’immobile pervenuto in eredità, già oggetto dell’intervento agevolato, risulti concesso in locazione anche solo per un breve periodo dell’anno, come nel caso di specie, l’erede non possa usufruire della quota di detrazione per l’annualità di riferimento.

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