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Cosa stabilisce la sentenza n. 18611 della Cassazione
Cosa dice la sentenza n. 18611 della Cassazione GTRES

Come ottenere il bonus ristrutturazione 2019? Secondo quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 18611 dell’11 giugno 2019, il contribuente deve trasmettere la dichiarazione entro il termine della denuncia dei redditi.

Ma vediamo il caso che ha visto la Cassazione respingere il ricorso di una cittadina. Nel dettaglio, il caso riguarda la proprietaria di un immobile a Perugia che era stato ristrutturato. La contribuente aveva chiesto la deduzione dei costi sostenuti, ma non aveva trasmesso la dichiarazione. L’ufficio aveva quindi negato il beneficio.

La contribuente ha presentato ricorso in Ctp e poi l’appello in Ctr. Ma per il rimborso era troppo tardi. A dirlo anche la Cassazione. In particolare, i Supremi giudici hanno sancito il principio per cui in materia tributaria, se la legge prevede come necessario un adempimento per poter accedere a un beneficio, e onera la parte di provvedervi, senza indicare il termine entro cui occorre ottemperare, qualora il termine debba ritenersi perentorio, in conseguenza di una lettura sistematica dell’istituto, compete al giudice accertare quando il termine scada, tenendo anche conto della normativa secondaria dettata in materia.

La stessa amministrazione finanziaria, con le circolari 57 e 131 del 1998, ha indicato il termine utile per trasmettere la comunicazione in quello di scadenza per la presentazione della denuncia dei redditi relativa all’anno in cui le opere edili sono state eseguite. Tale termine è condivisibile per la Cassazione, in quanto è proprio mediante la dichiarazione dei redditi che il contribuente domanda di avvalersi del beneficio.

Nel caso in esame, la contribuente ha domandato nella dichiarazione dei redditi di potersi avvalere del beneficio, a cui non aveva evidentemente diritto, non avendo ancora trasmesso la dichiarazione di valore, o comunque non era in grado di provare di averlo fatto, e pertanto la detrazione non poteva esserle riconosciuta, avendo l’odierna ricorrente violato il disposto di cui all’art. 4 del dm 41/1998.

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