I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 444
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Qual è la tassazione per la donazione remuneratoria?
Quale tassazione per la donazione remuneratoria? GTRES

Con la risposta n. 444, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di donazione remuneratoria e ha chiarito qual è la relativa tassazione. Vediamo quanto spiegato.

Secondo quanto spiegato dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 444, alla donazione remuneratoria si deve applicare l’ordinario regime fiscale dell’imposta sulle donazioni di cui al Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e le imposte ipotecarie e catastali secondo le previsioni del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 347.

Il caso esaminato dalle Entrate riguarda un contribuente coniugato e in regime di separazione dei beni. Riconoscendo il proprio dovere morale e sociale di provvedere al mantenimento della moglie e di assicurarle un’esistenza dignitosa in caso di premorienza, il contribuente vuole trasferire alla moglie il diritto di nuda proprietà sulla casa coniugale, riservando per sé il diritto di abitazione. A tal proposito, si è rivolto all’Agenzia delle Entrate chiedendo quale tipo di tassazione deve essere applicata.

Secondo l’istante, “il trasferimento dell’immobile avviene in adempimento di una obbligazione naturale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2034 del Codice Civile e trova la propria causa nell’adempimento del suddetto dovere morale e sociale. Pertanto, dovrà essere tassato ai sensi dell’articolo 9 della Tariffa, Parte Prima allegata al Tur”. A parere dell’istante, “il trasferimento dell’immobile non avviene per spirito di liberalità, ai sensi degli articoli 769 e seguenti del Codice Civile e non costituisce né una donazione remuneratoria o liberalità d’uso ex articolo 770 del Codice Civile, né una liberalità indiretta ex articolo 809 del Codice Civile”. Di conseguenza, secondo l’istante, all’atto di trasferimento deve essere applicata “imposta di registro con l’aliquota del 3% (tre percento), di cui all’articolo 9 della Tariffa allegata al Tur e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa”.

Donazione remuneratoria art 770 c.c

Spiegando innanzitutto cosa deve intendersi per doveri morali o sociali, le Entrate hanno sottolineato in particolare che, con riferimento all’adempimento posto in essere in virtù di un obbligo di riconoscenza, “occorre osservare che sebbene ciò che è normalmente considerato riconoscenza tende a corrispondere ad un dovere morale o sociale, il legislatore ha espressamente previsto all’articolo 770 del codice civile la donazione rimuneratoria che è un particolare tipo di donazione, consistente nella liberalità fatta per riconoscenza, in considerazione di meriti del donatario ovvero per speciale rimunerazione, con cui il donante dimostra un particolare apprezzamento dei servizi precedentemente ricevuti dal donatario”.

Secondo le Entrate, “l’atto con il quale l’interpellante intende trasferire la nuda proprietà della casa coniugale alla moglie ‘in adempimento di un dovere morale e di un obbligo di riconoscenza’” rientra “nello schema tipico della donazione rimuneratoria di cui al citato articolo 770 del codice civile”.

Quindi, in conclusione, “all’atto oggetto dell’interpello qualificabile come donazione remuneratoria, dovrà applicarsi l’ordinario regime fiscale dell’imposta sulle donazioni di cui al Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e le imposte ipotecarie e catastali secondo le previsioni del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 347”.

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